Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30683 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30683 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sani Luca, nato a Como il 7.12.76
imputato artt. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania

del 26.6.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente
assolvendolo dall’accusa di cui all’art. 74 T.U. stup. e condannandolo alla pena di 3 anni e 6
mesi di reclusione e 16.000 C di multa in relazione alla sola violazione dell’art. 73 (detenzione
e cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo – tab. I, II, II, e IV).
Il gravame che viene qui proposto denuncia vizio di motivazione per mancata
indicazione delle sostanze di cui si tratta e contraddittorietà nel fatto di avere evidenziato che il
Sarli non ha precedenti ma, al contempo, non gli sono state riconosciute le attenuanti
generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, generico e, quindi, inammissibile.
Le critiche si risolvono infatti in asserzioni pure e semplici, smentite, in ogni caso, dalla
chiarezza della imputazione.

Data Udienza: 24/04/2014

In particolare, poi, la seconda censura è anche manifestamente destituita di
fondamento considerato che, di certo, non è sufficiente l’incensuratezza per giustificare il
riconoscimento delle attenuanti generiche visto che ciò è espressamente escluso dalla norma.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2014

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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