Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30681 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 30681 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

sul ricorso proposto da:
JABBI KUTUBO N. IL 10/04/1987
avverso la sentenza n. 7683/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

16 gabbi

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Milano in data 17 febbraio 2014, recante l’affermazione di responsabilità in ordine a due
violazioni dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesse fino al 27 2 2013.
L’imputazione attiene alla detenzione illecita di cocaina e mariivana.
L’ impugnazione è manifestamente infondata, giacché, contrariamente a quanto
dedotto, la pronunzia reca appropriata motivazione immune da vizi logici o giuridici: si
argomenta che la droga in questione era di importante rilievo quantitativo ed era
accompagnata da una notevole somma di danaro riconducibile allo spaccio. In conseguenza è
stata ravvisata la responsabilità ed è stata esclusa la possibilità di fare applicazione del quinto
comma dell’art. 73 richiamato. Si tratta di tipiche valutazioni di merito non sindacabili nella
presente sede di legittimità.
Peraltro, occorre considerare che la disciplina legale della materia è mutata in senso
favorevole all’imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale,
dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen. Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 (In G. U.
del 5 3 2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis
e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che le
norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino manifestamente
di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, e debbano
per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo
esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina previgente, tra le
sostanze stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo un trattamento punitivo
unitario che si è risolto nella diminuzione delle sanzioni previste per le cosiddette droghe
“pesanti” e nell’incremento di quelle previste per le cosiddette droghe “leggere’. La caducazione
della norma in questione comporta che, come espressamente enunciato dalla Corte
costituzionale, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative
tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche
apportate con le disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che rivive
l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per la canapa indiana, più lieve di quello in
vigore all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena; e coinvolge l’applicazione
dell’art. 2 cod. pen. La sentenza va quindi sotto tale riguardo annullata con rinvio alla Corte
d’appello ai fini della rideterminazione della pena in ordine alla pena irrogata per tale sostnza.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’appello di Milano.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità.

Roma 10 GIUGNO 2015

Motivi della decisione

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