Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3068 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3068 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 12/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ATEF BELEIDE N. IL 15/07/1979
avverso la sentenza n. 436/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cri pAc Gli i JV’ I rt°
che ha concluso per ikl.).4:uu-ex.L.. 4 ■•■, kezk,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2011 la Corte d’appello di Genova, pronunciandosi sull’appello
di Atef Beleide avverso sentenza del Tribunale di Genova del 26 ottobre 2009 – che lo aveva
ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 c.p. e 73 d.p.r. 309/1990 per avere in
concorso con altri soggetti detenuto sostanza stupefacente di tipo eroina per farne commercio
e comunque per l’uso di terzi (per un totale di 503,020 grammi netti contenenti grammi
44,400 di eroina), condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa –

2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, basandolo su un unico motivo di vizio
motivazionale. Sostiene il ricorrente che la corte aveva ritenuto che l’attività di spaccio al
minuto permetteva di concludere per la codetenzione dello stupefacente da parte degli
imputati, non motivando adeguatamente e logicamente, però, proprio sulla sussistenza in capo
all’imputato Atef della consapevolezza della presenza della sostanza stupefacente rinvenuta
nella casa dove è stato trovato con i coimputati dietro a un boiler nonchè della sostanza
stupefacente gettata via in quella occasione da uno dei coimputati, tale Krakri. La corte non
avrebbe motivato sugli elementi dai quali dedurre che l’imputato fosse codetentore dello
stupefacente e, prima ancora, fosse a conoscenza dell’esistenza di droga occultata nella casa e
sulla persona dell’altro imputato. In particolare la corte affermerebbe che è ragionevole
ritenere la conoscenza del nascondiglio della droga da parte di tutti gli imputati, senza peraltro
supportare con elementi concreti di riscontro tale asserto. Non risulterebbe dimostrata neppure
la stabilità del rapporto tra l’imputato e la casa dove fu trovato lo stupefacente. In realtà non
vi sono elementi indicativi di un’attività dell’imputato che abbia agevolato la detenzione o
l’occultamento della droga, né che forniscano certezza che egli ne conoscesse l’esistenza, non
potendo ciò essere provato da una momentanea coabitazione o dallo spaccio di droga. è
significativa una pronuncia in tal senso del Tribunale dei minori riguardante un imputato
minorenne coinvolto nella stessa vicenda; e quello che è stato escluso per il minorenne, vale
anche per il maggiorenne, nel senso che non è logico concludere che i maggiorenni dovessero
necessariamente essere al corrente della presenza della droga. Infine la corte, rilevando la
presenza di ritagli di cellophane nella casa dove gli imputati furono trovati insieme, fornirebbe
una motivazione illogica e carente in quanto non considerante che al momento dell’irruzione
della polizia non vi era in atto alcuna attività di confezionamento di dosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Sotto forma di vizio motivazionale, infatti, come emerge dalla sintesi del contenuto del
motivo appena effettuata, viene riproposto in sostanza il contenuto del primo motivo di
appello, in ordine al quale la sentenza si è espressa con una motivazione del tutto adeguata e

respingeva l’appello confermando la sentenza.

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strutturata logicamente. Non sussiste in effetti alcuna carenza motivazionale, né alcuna
contraddittorietà nell’evidenziazione dei vari elementi sulla base dei quali la sentenza compie la
sua ricostruzione fattuale (tra l’altro, non è vero che non dia riscontro all’affermazione della
conoscenza del nascondiglio da parte degli imputati: si veda la parte finale della pagina 12 e la
prima parte della pagina 13), né si ravvisano comunque soluzioni di continuità logica (in
particolare, nessuna illogicità alla considerazione dei ritagli di cellophane deriva dal fatto che
nel momento specifico dell’irruzione della polizia i confezionamenti di dosi con involucri di

terra nella casa dove avvenne l’arresto degli imputati il fatto che poco prima gli imputati erano
intenti a tale attività). Né, infine, la discrasia (peraltro solo parziale, come evidenzia l’attenta
motivazione della corte territoriale) con la pronuncia del Tribunale dei minori incide
sull’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che affronta anche tale
divergenza e illustra analiticamente (pagine 5-8) le ragioni del suo diverso convincimento.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

Il Consigliere

ensore

Il Presidente

cellophane non erano in corso, laddove la corte – cfr. pagina 6 – deduce dalla loro presenza per

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