Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30678 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 30678 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDI 7ZA

sul ricorso proposto da:
OTAY KALEM N. IL 10/08/1990
avverso la sentenza n. 2497/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

9 Ot ay
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ impugnazione è infondata per ciò che attiene ai diniego della sospensione con -zionale
,.
giacché, contrariamente a quanto dedotto, essa reca appropriata rnotivazir”
da vizi logici. Si argomenta in ordine alla assenza dì identificazione, a
,o dello Stato, alla assenza di qualunque attività lavorativa alla contiguità
consentiva di rifornirsi regolarmente per la conseguente attività di spaccio
‘ di cessione ed alla detenzione del tipico armamentario. Si tratta di tipiche valutazioni di
‘3’i/i nella presente sede di legittimità.
Peraltro, nel caso ìn esame occorre considerare che la dìsciplina legafi
mutata in senso favorevole ali` imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatoti()
è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen.
20.13 n,
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’t3rt, 2 del DJ. 23
pvnrn! r;
.146, convertito con la Legge 2.1 febbraio 2014 n.10. L’innovazione ha riguarda
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati’integralmente confermati gli elementi caratterizzanti
che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata
trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione
l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incrimínazione. Oltre a ciò, la novt, lia
Multo l’entità della pena massima. Si tratta dì innovazione mossa dall’evidente proposito
le a trattamento sanzionatovi() meno severo illeciti di più lieve ei3:ità, da un lato
ando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così escludendo cheil
di bilt-ìncíarnento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa fa recidiva,
frus trare le istanze dì minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravita. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare
applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen. Nel caso di secio, invece, fa
pronunzia ha ritenuto
La materia é stata successivamente innovata, sempre in senso fa’
che ha sos”
dal D.L. 20 rnarz0 2014 n, 36, convertito con la Legge 16 maggio 20.14 n.
to quinto comma dell’art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da se ‘ì9;., j
qu;re anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sosttuzone con la
one del lavoro di pubblica ti.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conse
‘mitatamente al trattamento sanzionatorio,

P q 171

Annulla la sentenza impugnata lirnitatarente al trattamento sanzionatorio e
punto alla Corte d’appello dil.filtn_QA,(2_5;
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c,p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità.
R017″,9 10 gi

5

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 3 tto bre
2013. recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato dì cui all’art. 73, cc
d,P R. n. 309 del 1990 afferente ad eroina, commesso l’8 agosto 2008,

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