Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30677 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 30677 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDVZ

sul ricorso proposto da:
FALL DJILYN. IL 22/10/1977
avverso la sentenza n. 2154/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 10/06/2015

8 Fall
MOTIVI DELLA DECISIONE

Effettivamente, nel caso in esame occorre considerare che la disciplina legale della
materia è mutata in senso favorevole all’ imputato e che, conseguentemente, il trattamento
sanzionatorio è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n.
146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti
che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata
trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione
l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella
ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall’evidente proposito
di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato
revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così escludendo che il
giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva,
possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare
applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato
dal D.L. 20 marz0 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito
il richiamato quinto comma dell’art. 73 ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a
quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la
sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente
annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’appello di Torino.

Roma 10 giugno 2015

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 9 luglio 2013,
che, in sede di rinvio a seguito di pronunzia di questa Suprema Corte, ha rideterminato la pena
in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 afferente a cocaina,
commesso il 23 agosto 2010.
Ricorre per cassazione l’imputato censurando la determinazione della pena. Ha fatto
seguito la presentazione di motivi nuovi, con i quali si invoca l’applicazione del più favorevole
trattamento sanzionatorio introdotto con la legislazione del 2014..

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