Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30675 del 27/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30675 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOTRA MASSIMILIANO N. IL 26/10/1967
avverso la sentenza n. 395/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 27/05/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Nicotra Massimiliano in ordine al reato di cui agli
articoli 624,625 numeri 2 e 61 n.11 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di

riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606, comma 3 0 ,
per

motivi

manifestamente

infondati.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale anche
su tale punto. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato
di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6,
22 settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato
in riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili
in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel
caso di specie, avendo la Corte di appello di Catania espressamente
chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la
pena irrogata dal giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro

motivazione in relazione agli articoli 133 e 624 e 625 c.p. con

1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Ihrnggre es

Il Presidente

P Q M

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