Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30674 del 27/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30674 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO ANDREA N. IL 17/10/1988
avverso la sentenza n. 1376/2013 TRIBUNALE di MARSALA, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 27/05/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cascio Andrea in ordine al reato di cui all’articolo
116 comma 13 del Codice della Strada, ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di

in quanto il Tribunale di Marsala avrebbe acriticamente aderito
alle conclusioni del perito che aveva ritenuto la totale
imputabilità dell’imputato in contrasto con la valutazione della
Commissione per l’accertamento dell’handicap e con una precedente
sentenza di proscioglimento nei suoi confronti.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 3 0 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni a cui la sentenza
impugnata ha dato ampia e convincente risposta. Il Tribunale di
Marsala ha invero adeguatamente ed esaustivamente motivato a
proposito della imputabilità dell’imputato, analizzando
compiutamente la perizia del dott. Marguglio, il quale, dopo avere
considerato il grado di deficit da cui è affetto il Cascio e dopo
avere analizzato la criminodinamica del reato commesso, non aveva
evidenziato gli elementi tipici dei reati commessi da soggetti
affetti da insufficienza mentale grave come l’illogicità
comportamentale o il deficit del controllo dell’impulsività,
apparendo evidente la consapevolezza e la volontà dell’odierno
ricorrente di mettere in atto un comportamento delittuoso.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

2-

legge in relazione agli articoli 192 comma 1 e 220 comma 1 c.p.p.,

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

Il

s li

estoi ,

Così deciso in Roma il 27 maggio 2015

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