Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30673 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30673 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAINERI GAETANO N. IL 27/11/1965
avverso la sentenza n. 1021/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 9 maggio 2014 la Corte di appello di
Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa emessa con il
rito abbreviato in data 19 marzo 2013 di condanna di Gaetano Raineri alla
pena di mesi tre di arresto per violazione delle prescrizioni della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accertata in Misterbianco il 7

proprio domicilio avendo l’obbligo di rincasare entro le 21.00 e di non uscire
prima delle 7.00.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Raineri a mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce violazione di legge
e vizio di motivazione: con richiami ai principi dell'”oltre ogni ragionevole
dubbio” del “in dubbio (testuale) pro reo” deduce che non vi era prova
certa, di sicura affidabilità, che l’imputato avesse commesso il fatto;
censura inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della
pena.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In base alle
prove emerse i giudici di merito hanno tratto certezza della colpevolezza
dell’imputato dalla circostanza che dalla comunicazione della notizia di
reato, utilizzabile in relazione al rito abbreviato ammesso su richiesta della
parte, risultava che Raineri era stato trovato fuori dalla abitazione in orario
notturno, in violazione degli obblighi impostigli. Trattasi di giudizio di fatto
non manifestamente illogico, pertanto incensurabile in sede di legittimità.

2. Anche il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è
manifestamente infondato, avendo il giudice di merito attribuito valore ai
precedenti penali, numerosi anche specifici, non controbilanciati da elementi
favorevoli di valutazione e costituenti quindi indici di prevalente disvalore
sotto il profilo della maggiore capacità a delinquere. La pena è stata
contenuta nel minimo di legge, di tal che le invero generiche censure del
ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in
ordine al punto suindicato risultano manifestamente infondate.

1

settembre 2009 alle 22.00. L’imputato era stato controllato lontano dal

ii.-UctuSetez-6itYIZÚt)40, Stef2
” kttit 04;k3 Gt-U7.
2. Alla dichiarazione di inammissibilitY
à consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2015.

minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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