Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30672 del 20/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30672 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA PASQUALE N. IL 20/01/1967
avverso la sentenza n. 1054/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Data Udienza: 20/05/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 7 luglio 2014 la Corte di appello di
L’Aquila ha parzialmente confermato la sentenza in data 12 novembre 2013
del Tribunale di Vasto, con la quale Bevilacqua Pasquale era stato
condannato alla pena di anni tre mesi nove di reclusione e C 2.500 di multa,
rideterminando la pena in due anni di reclusione e C 3.000 di multa per il
ricettazione (art. 648 cod. pen.).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Bevilacqua tramite il difensore, il quale deduce, peraltro con incongruo
riferimento alla lettera d) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e
denunzia della mancata assunzione di una prova decisiva, di non aver mai
utilizzato il revolver e che l’arma, con matricola abrasa, non era stata
rubata o smarrita. Il reato di ricettazione era pertanto inesistente.
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CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo conferito al motivo
indicato, decisamente incongruo rispetto al contenuto della doglianza,
enuncia censure di puro merito non consentite nel giudizio di legittimità,
comunque inidonee ad escludere il reato di ricettazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
1
reato di detenzione di arma clandestina (artt. 2 L. 895/67; 23 L. 110/75),
ut-ITE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N…1.112.1.4…5.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 maggio 2015.