Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30671 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30671 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REIFONAS SARUNAS N. IL 18/06/1986
avverso la sentenza n. 2485/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 17.01.2014, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Trani il 15.07.2013 nei
confronti di Reifonas Sarunas in ordine ai reati di furto aggravato in fattispecie
tentata ed altro, concessa l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., equivalente
alla contestata recidiva, rideterminava la pena originariamente inflitta e confermava
nel resto.

l’affermazione di responsabilità e che la doglianza concerneva il mancato
riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen.
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
Con unico motivo l’esponente denuncia la violazione di legge ed il vizio
motivazionale, in riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. La parte rileva che la Corte
di Appello ha omesso di effettuato l’esame dei presupposti legittimanti una
pronuncia libatoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che la mancata contestazione
della affermazione di responsabilità, in sede di gravame, determina il passaggio in
giudicato della sentenza gravata, sui capi non attinti da censure. Pertanto, il giudice
dell’impugnazione, in tali casi, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento
dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto,
a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato ha rinunciato a contestare
l’affermazione di responsabilità, la cognizione del giudice deve intendersi limitata ai
motivi dedotti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46053 del 21/11/2012,
dep. 27/11/2012, Rv. 255069).
Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso di specie, deve
osservarsi che non sussiste la dedotta carenza argomentativa, giacché la Corte di
Appello non doveva in alcun modo motivare sul punto relativo alla affermazione di
responsabilità.
Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

La Corte territoriale rilevava che l’appellante non aveva contestato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 29 aprile 2015.

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