Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30670 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30670 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASI PRIMITIVO CARLO N. IL 03/11/1931
avverso la sentenza n. 866/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 24/04/2014

– che il Tribunale di Livorno in composizione monocratica con sentenza del 25/1/2013 ha
condannato MASI Primitivo Carlo alla pena dell’ammenda per la contravvenzione di cui all’art.
17 legge 64\1974 [acc. in Livorno, 11/10/20101;
— che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Massimo CENERINI, il quale non
risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi
sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1° comma,
c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in RI A nella camera di consiglio del 24/4/2014

Ritenuto:

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