Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30670 del 17/04/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30670 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AA
avverso la sentenza n. 11575/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato AA colpevole del reato previsto dall’art. 660 cod. pen. e l’ha condannata alla
pena di euro trecento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione dall’adita Corte di appello di Roma, l’imputata, che ha chiesto la sua

assoluzione dal reato ascrittole per il difetto di prova della sussistenza
dell’elemento materiale del reato o del suo elemento soggettivo e, in subordine,
la concessione delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione.
Tale causa d’inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le
altre, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011, Tedeschi, Rv.
251464).
3. Nel caso di specie, l’imputata ha proposto, per mezzo del difensore di
ufficio, un appello, che è stato trasmesso a questa Corte per l’ulteriore corso.
Il difensore avv. ZZ, che ha sottoscritto l’atto d’impugnazione, non
risulta, tuttavia, dall’accertamento svolto dalla cancelleria di questa Corte iscritto
nell’apposito albo e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità.
Alla mancata sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato cassazionista
consegue la sua inammissibilità, irrilevante essendo che l’impugnazione sia
pervenuta a questa Corte a seguito della sua corretta qualificazione.
Tale vizio originario dell’atto, che osta alla valida instaurazione del giudizio
d’impugnazione, esime questa Corte da ogni altra considerazione

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione
della causa d’inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua, di
mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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