Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3067 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3067 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TOMEI ROBERTO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 8418/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gt c0i4 DTIP
che ha concluso per kt. jusuAcui. )4;1 0-‘, e:kn, cp_e_ V C-__

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

44216/2011

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 luglio 2010 la Corte d’appello di Roma si pronunciava sull’appello
presentato da Tornei Roberto – ritenuto dal gip del tribunale di Latina, all’esito di giudizio
abbreviato, con sentenza del 27 giugno 2007, colpevole del reato a lui ascritto (articolo 73
d.p.r. 309/1990 per avere illegittimamente detenuto, al fine di spaccio, complessivamente
grammi 25,50 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e pertanto, concesse le
attenuanti generiche, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro

La corte rilevava che, in ordine al primo motivo d’appello, per cui la condotta dell’imputato
non sarebbe stata penalmente rilevante, essendo lo stupefacente ad uso personale, era
sufficiente la considerazione dei quantitativi detenuti (cocaina per circa 127 singole dosi medie,
hashish per una dose, canapa indiana per una dose) per disattenderlo, tenuto anche conto che
in un capannone di una Sri di cui l’imputato era amministratore e nel suo domicilio erano stati
rinvenuti un bilancino di precisione, sostanza da taglio, buste di plastica per confezionare dosi
singole, un apparecchio per macinare la marijuana e un foglietto con numerosi nomi recanti a
fianco l’indicazione di somme di denaro. Tutto questo consentiva di affermare con certezza
l’attività di spaccio.
Quanto all’ulteriore motivo di appello, relativo all’applicabilità dell’articolo 73, comma 5,
d.p.r. 309/1990, la corte lo respingeva sulla base del quantitativo non trascurabile di cocaina e
del numero di dosi da esso ricavabili. A ciò riteneva di aggiungere che le diverse sostanze
stupefacenti e gli oggetti rinvenuti nelle perquisizioni, più sopra indicati, rendono evidente
l’abitualità dello spaccio, con conseguente impossibilità di ritenere minima la offensività penale
della condotta.
2. Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, che
denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, violazione della legge penale e
vizio motivazionale. La corte non avrebbe valutato adeguatamente la sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’attenuante del quinto comma dell’articolo 73 d.p.r.
309/1990. La quantità dello stupefacente (24,95 g pari a 127 dosi) non era tale da impedirne
l’applicazione; la motivazione inoltre sarebbe erronea laddove si riferisce al ritrovamento di
altre sostanze stupefacenti: la circostanza non risulta provata e comunque nella imputazione è
stata contestata soltanto la detenzione a fini di spaccio della cocaina, per cui il ritrovamento di
sostanza stupefacente estranea alla imputazione non può incidere sull’applicazione
dell’attenuante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

14.000 di multa – respingendolo e confermando la sentenza di primo grado.

La mancata applicazione dell’attenuante, infatti, come emerge dalla descrizione del
contenuto della sentenza più sopra effettuata, è stata adeguatamente e logicamente motivata;
è da notare, in ispecie, che nell’ambito di tale motivazione, il rinvenimento all’imputato anche
di stupefacenti di tipo diverso dalla cocaina è stato addotto, al pari del rinvenimento degli
oggetti utilizzabili per lo spaccio di droga nelle perquisizioni del capannone della società di cui
era amministratore e del domicilio dell’imputato stesso, non ai fini della valutazione della
quantità di stupefacente, bensì per la dimostrazione dell’abitualità della condotta, e pertanto

Che poi l’esistenza e il ritrovamento di tali ulteriori sostanze stupefacenti non siano provati, è

questione di fatto, in questa sede inammissibile; e comunque non è stato imputato al giudice
di merito alcun travisamento (che in ogni caso, si rileva meramente ad abundantiam, non vi è
stato, come risulta anche dalla specifica citazione degli esiti della perizia del consulente tecnico
del pubblico ministero).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di e 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012

Il Consiglie

st ns

Il Presidente

solo nella complessiva valutazione della sussistenza o meno dei presupposti dell’attenuante.

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