Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30666 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30666 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHETTINO CIRO N. IL 15/06/1971
avverso la sentenza n. 1305/2014 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., 1’8 maggio 2014
il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a Schettino Ciro, in
. -$3 e
relazione aí reattp di cui ttirart.v75 d.lgs. n. 159 del 2011, la pena concordata fra
le parti di mesi otto e giorni dieci di reclusione, esclusa la contestata recidiva,

del rito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.,
mancanza di motivazione in relazione agli artt. 444, comma 2, e 125, comma 3,
cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della entità della
pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del trattamento
concordato.
3. Nel caso di specie, il motivo di ricorso appare privo di specificità ed è,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il Giudice, prima di applicare la
pena patteggiata conforme all’accordo tra le parti, ha controllato l’insussistenza
delle condizioni indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., ha coerentemente rilevato

2

unificati i reati dal vincolo della continuazione e operata la riduzione per la scelta

l’esatta qualificazione giuridica del reab; contestata e ha ritenuto congrua la pena
nei termini concordati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999,
dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214637).

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – a favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in millecinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna

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