Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30664 del 17/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30664 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REALE MARIO N. IL 11/04/1962
avverso la sentenza n. 825/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 marzo 2014 la Corte di appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 7 luglio 2011 del Tribunale

responsabile dei reati di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e all’art.
116, comma 13, cod. strad., e l’aveva condannato alla pena di anni uno e mesi
uno di reclusione, ritenendo provate le violazioni ascritte, manifestamente
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9
legge n. 1423 del 1956 ed equo il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure, limitate ad astratte enunciazioni e al richiamo di massima
giurisprudenziale, sono state, infatti, formulate in modo generico senza
confutazione delle adeguate e coerenti argomentazioni spese dalla Corte di
appello per rispondere alle ragioni di doglianza devolute con i motivi di appello.
Tale assenza di collegamento concreto del ricorso con la motivazione della
sentenza impugnata, della quale non sono nemmeno individuati i capi o i punti
oggetto di doglianza, impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di
contenuto voluti per ogni sorta d’impugnazione dall’art. 581 cod. pen.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equitativamente liquidata, di mille euro in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso.

2

di Taranto, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Reale Mario

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015

Il Pre dente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA