Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30663 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30663 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCORCIA SAVERIO N. IL 24/05/1957
avverso la sentenza n. 194/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il 28 novembre 2013 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza
dell’Il dicembre 2007 del G.u.p. del Tribunale di Bari, che, all’esito del giudizio
abbreviato, aveva dichiarato Scorcia Saverio colpevole del reato previsto dall’art.
9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, e l’aveva condannato, concesse le

ridotta la pena per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato che ne ha chiesto l’annullamento, per violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 546 lett. e)
cod. proc. pen., denunciando la mancanza di adeguata motivazione circa le
ragioni della sua ritenuta responsabilità.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure, riferite alla problematica relativa al vizio di motivazione della
sentenza deducibile con ricorso per cassazione, sono state, infatti, formulate in
modo generico senza alcuna correlazione con gli elementi evidenziati e gli
argomenti spesi nella sentenza impugnata, che ha dato adeguate e argomentate
risposte, coerenti con le risultanze processuali e con le ragioni di doglianza
devolute con i motivi di appello.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato. — +te dihM•Ph ISL VeAtio

4,2A-140106Fout. —
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricor—Argégue, ai sensi dell’art. 616

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di mille euro in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.

2

circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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