Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30661 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30661 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONASTEROLO GUIDO ANDREA N. IL 27/11/1963
avverso la sentenza n. 8878/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/04/2014
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata. il Gip presso il Tribunale di Milano. su concorde richiesta
delle parti, ha applicato la pena di mesi 4 di reclusione a carico di Guido Andrea Monasterolo,
imputato del reato ex art. 10 ter, d.Lvo 74/2000. per omesso versamento dell’i.v.a. nei termini ex
lege prescritti, relativamente all’anno di imposta 2008, per un importo pari ad euro 1.086.111,00;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte. nell’ipotesi di applicazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999. Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p.. risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata. da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 24/4/2014.
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione