Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30661 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30661 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICO ALDO N. IL 15/11/1987
avverso la sentenza n. 1276/2014 TRIBUNALE di MODENA, del
11/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata 1’11 agosto 2014 ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il Tribunale di Modena applicava a Aldo Lico la pena concordata tra le parti di
anno uno di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, D.Lgs. nr.
286/98.
2.Avverso tale sentenza l’imputato personalmente ha proposto ricorso per
cassazione per lamentare l’erronea interpretazione della legge penale laddove ha

escludere genericamente la sussistenza di cause di proscioglimento ed a valorizzare
il provvedimento di espulsione e la sua esecuzione, senza avere verificato se lo
stesso fosse stato tradotto in lingua compresa dal destinatario.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce
istituto processuale, in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, una volta verificata
l’evidente insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129
cod . p roc. pe n ..
1.1 Ne consegue che, ottenuta l’applicazione di una determinata pena ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato non è consentito rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all’entità della pena,
tranne che la stessa sia illegale, od alla configurabilità di aggravanti o attenuanti,
non considerate o contemplate nell’accordo pattizio (ex multis: Cass., sez. 3, n.
30/11/1995, Canna, rv. 203284 e sez. 6, nr. 38943 del 18/9/2003, PG in proc.
Conciatori, rv. 227718; sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, rv. 254980).
1.2 Nel caso specifico, la doglianza è manifestamente pretestuosa, oltre che
riferita ad un delitto di evasione, che in realtà non è stato contestato al Lico, il
quale ha patteggiato la pena in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, del
D.Lgs. nr. 286/98. Inoltre, il Tribunale ha esposto in modo chiaro e con precisi
riferimenti agli atti delle indagini preliminari le circostanze dell’avvenuto arresto in
flagranza dell’imputato per essere rientrato nel paese, prima del termine di cinque
anni, prescritto per legge, dopo esserne stato espulso; in tal senso ha indicato ch
giusta sentenza del Tribunale di Modena del 7/5/2014, l’espulsione, disposta a titol

tga4101.4t.

ritenuto integrato il delitto eli1/4.6)~ in quanto il Tribunale si era limitato ad

di sanzione sostitutiva, era stata eseguita materialmente, ma l’imputato aveva poi
fatto rientro in Italia prima del termine prescritto ed in assenza di autorizzazione
senza che nulla autorizzi il dubbio dì una mancata comprensione del provvedimento
espulsivo.
1.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella proposizione di siffatta impugnazione

Ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle

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