Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30660 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30660 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA DARIO N. IL 11/11/1973
avverso la sentenza n. 2226/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza deliberata il 24 gennaio 2014 la Corte di Appello di Catania
riformava parzialmente la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa del 14
maggio 2008 e proscioglieva l’imputato Dario Nicosia dal reati di cui all’art. 697
cod. pen. perché estinto per prescrizione e , stimate le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulla recidiva, rideterminava in mesi dieci e giorni venti di

comune da sparo. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
a mezzo del difensore, il quale ha lamentato motivazione carente ed erronea
interpretazione della legge penale in relazione alla circostanza attenuante di cui
all’art. 5 legge nr. 895/67: la Corte territoriale ha fatto un generico riferimento al
rinvenimento di numerosi bossoli e cartucce ed all’elevata capacità lesiva dell’arma
senza considerare che si tratta di una sola carabina, detenuta in campagna a scopi
di difesa personale e di attività venatoria da parte di un soggetto dalla personalità
non particolarmente allarmante.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi connotati da manifesta
infondatezza.
1.La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di qualificare come di lieve
entità il fatto di reato di cui al capo a) sulla scorta di una pluralità di ragioni; ha
quindi considerato l’elevato numero di bossoli e di munizioni per pistola cal. 7,65
rinvenuti, l’efficienza delle cartucce, il numero e la tipologia di armi illegalmente
possedute e le subdole modalità di occultamento mediante avvolgimento in un
indumento sporco di letame al fine di impedirne il rinvenimento anche mediante
l’impiego di unità cinofile. Ha dunque esposto in modo chiaro, logico ed immune da
contraddizioni, oltre che rispettoso delle risultanze probatorie, una pluralità di
circostanze fattuali, aventi valenza negativa, tali da connotare la fattispecie di una
certa gravità.
1.1Per contro, il ricorso oppone l’omessa considerazione di altri aspetti del
caso, riguardanti il numero dea, armi, le caratteristiche della carabina e la sua
modesta lesività, che non superano tutti i rilievi operati dai giudici di merito,
soprattutto in ordine alle modalità dell’azione ed alla conseguente intensità del dolo.
Invero, anche l’erroneo riferimento a più armi, nonostante l’imputazione sub a)
riguardi una sola carabina, non esclude la validità e la pertinenza delle ulteriori
considerazioni su modalità del fatto ed elemento soggettivo.
1

reclusione la pena per la restante imputazione di detenzione illegale di arma

1.2 In punto di diritto, si ricorda che, in materia di reati concernenti le armi,
l’attenuante di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata
all’imputato anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da
quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite (Sez. 1, n.
26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, rv. 255827; sez. 1, n. 44903 del 11/11/2011,
Schiro’, rv. 251460; sez. 5, n. 21243 del 16/03/2001, Vivaldelli, rv. 219033).
Per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile in tutte le sue

processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione
di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

deduzioni; ne discende la condanna del proponente al pagamento delle spese

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