Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30655 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30655 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Bocale Giovanni, nato ad Altsatten (Svizzera) il 12.3.72
Paduanello Matteo, nato ad Hagen (Germania) il 28.5.80
Paduanello Santo Giovanni, nato a Cagnano Varano il 24.6.56
imputati artt. 74 e 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 3.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

ricorenti, accusati di aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo
spaccio di stupefacenti (cocaina, eroina, hashish) nonché della commissione di vari reati-fine della
medesima natura, con la sentenza della corte d’appello qui impugnata, si sono visti ridurre in
parte le pene loro rispettivamente ascritte.
Il Bocale, nel proprio ricorso, si duole del diniego dell’attenuante del comma 5 e
dell’errata considerazione della fattispecie di cui all’art. 74 comma 6 T.U. stup..
Quanto ai due Paduanello, nel loro ricorso, si dolgono del diniego delle attenuanti
generiche ne!la loro massima estensione, a loro dire, frutto di una errata motivazione che non
ha tenuto conto di tutti gli elementi esistenti (come il comportamento successivo ai reati ed indicativo di
resipiscenza).

Data Udienza: 24/04/2014

Anche il gravame dei due Paduanello pecca di genericità ed oltre ad incorrere
nell’ulteriore 2qu’voco di ritenere che in questa sede di legittimità possa essere effettuata una
nuova valutaz’one dei dati processuali è decisamente infondato nel merito.
Ed irf?.tti, nella specie, i giudici, dopo avere dichiarato, per entrambi gli imputati, la
prevalenza delle attenuanti generiche, muovendo da una pena base di 16 anni l’hanno ridotta
ad anni 10 e mesi 8 di reclusione (per poi operare l’ulteriore diminuzione per il rito) proprio in ragione
delle attenuanti generiche. E’ di tutta evidenza che, anche aritmeticamente, la riduzione è
stata operata nella sua massima estensione.
Alla 7-esente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 €
P.Q.M.
Visti gli artt 510 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2014

Il Presidente

I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati.
Per quel che attiene a Bocale, si deve, innanzitutto, sottolineare una certa genericità e
vaghezza degli assunti ta lui svolti che si risolvono, in sostanza, nel diniego della validità della
scelta adottata dai giudici e nell’asserzione di una realtà diversa (vale a dire che la droga
trattata era di modesta entità e che egli aveva inizialmente aderito solo ad un’associazione
che si riproponeva di trattare modiche quantità di droga sì da non poter essere chiamato a
rispondere del fatto che alcuni concorrenti avessero poi cambiato atteggiamentoj.
Detto in sintesi, egli ripete le stesse censure mosse con l’appello ed alle quali la Corte
ha replicato chiaramente evidenziando come sia giurisprudenza costante di questa S.C. quella
secondo cui la previsione contenuta nel comma 5 richiede imprescindibilmente che tutte le
condotte commesse in esecuzione del programma criminoso comune siano considerabili di
lieve entità ed offensività. Cosa da escludere nella specie.

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