Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30652 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30652 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPINI MARCO N. IL 07/08/1963
avverso l’ordinanza n. 428/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

L

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 15 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
L’Aquila rigettava l’istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, proposta dal detenuto Marco Rapini, al
quale concedeva invece la detenzione domiciliare, in quanto soggetto privo di
opportunità lavorative e per il quale era opportuna la dimostrazione, tramite

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione della legge e motivazione illogica. Secondo il ricorrente, il Tribunale
non ha preso in esame il comportamento tenuto dal condannato prima dell’arresto e
nel corso dell’espiazione, la mancanza di contatti con la criminalità organizzata e di
altri procedimenti penali, mentre ha assegnato rilievo all’assenza di occasioni
lavorative, che non costituisce elemento ostativo all’accesso alla più ampia misura
dell’affidamento in prova quando sia idonea al recupero sociale del condannato.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
Dal certificato del D.A.P. del Ministero della Giustizia risulta che il ricorrente ha
cessato di espiare la pena detentiva inflittagli in data 31/8/2014. Tale emergenza
dimostra l’intervenuta cessazione del rapporto esecutivo nelle more della decisione
di questa Corte e priva il ricorrente di un interesse concreto ed attuale ad una
pronuncia che gli possa accordare misura alternativa non eseguibile. Pertanto,
secondo quanto prescritto dall’art. 591 cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile
per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

l’osservanza delle prescrizioni della misura domiciliare, dell’effettivo ravvedimento.

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