Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30650 del 24/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30650 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA PIETRO N. IL 24/05/1942
avverso la sentenza n. 690/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

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Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Pietro Marra era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 171 ter, co. 1, lett. c), L.
633/41, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo la prescrizione del delitto ascrittogli; contestando il discorso
giustificativo, posto dal decidente a sostegno della affermata
responsabilità del prevenuto; peraltro, il giudicante non ha motivato in
relazione al numero dei CD contraffatti; di poi, la pena inflitta è da
ritenere del tutto eccessiva ed ingiustificata si palesa la mancata
concessione delle attenuanti generiche;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato e
alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato, conclusione alla quale i
giudici di merito sono pervenuti a seguito di puntuale ed esaustiva
valutazione degli elementi costituenti la piattaforma probatoria;
– che i motivi di annullamento, formulati dal Marra, si palesano del tutto
dissonanti dalla realtà processuale, visto l’esito dell’istruttoria, dalla quale
è, con netta evidenza, emersa la vendita da parte di costui di merce
illecitamente duplicata;
– che anche in punto di dosimetria del trattamento sanzionatorio il diniego
di una pena più mite risulta ampiamente giustificato, rilevando il
decidente come la personalità dell’imputato, gravato da ben 26
precedenti penali, la maggior parte dei quali specifici, escluda ogni
possibile trattamento in melius;
-che il termine prescrizionale si è consumato in data successiva alla
pronuncia assoggettata a gravame, ma la inammissibilità del ricorso,

– che il Marra, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,

dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente
l’instaurazione di un compiuto rapporto di impugnazione e preclude di
rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129
cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24/4/2014.

P. Q. M.

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