Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30650 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30650 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCONE GIOACCHINO N. IL 03/05/1980
avverso l’ordinanza n. 3383/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 14 luglio 2014 il Magistrato di Sorveglianza di
Palermo rigettava il reclamo, proposto dal detenuto Gioacchino Falcone, avverso la
decisione disciplinare assunta in data 18 marzo 2014 dal Consiglio di Disciplina
della Casa circondariale Pagliarelli di Palermo; rilevava al riguardo la correttezza del
procedimento all’esito del quale era stata irrogata la sanzione disciplinare e, quanto

dall’escoriazione presentata dal Falcone e certificata dal sanitario del carcere
nell’immediatezza dell’episodio, nonché dalle parziali ammissioni del detenuto.
1.1Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo
del difensore, il quale ha dedotto il travisamento degli atti del procedimento
disciplinare e che altro magistrato dello stesso ufficio aveva accolto il reclamo di
diverso detenuto, coinvolto nello stesso episodio, con considerazioni di carattere
oggettivo, valevoli anche per la posizione del ricorrente; in particolare, ha sostenuto
che soltanto il detenuto D’Amico, che aveva ammesso il suo esclusivo
coinvolgimento, aveva presentato lesioni compatibili con una lite, mentre gli altri
soltanto delle iperemie lievi, giustificate con motivi diversi e sulle quali il sanitario
non aveva formulato giudizio di compatibilità con una colluttazione. Inoltre, ha
lamentato l’omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive sulle modalità
dell’isolamento e sul fatto che la misura cautelare non poteva trovare applicazione.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi manifestamente
infondati e comunque non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.11 ricorrente contesta il provvedimento impugnato, ma senza realmente
confrontarsi con le relative osservazioni giustificative.
1.1 II giudice di merito ha, infatti, correttamente rilevato la correttezza e
legalità del procedimento disciplinare, anche in riferimento al profilo cautelare
dell’applicazione immediata dell’isolamento, disposto ai sensi dell’art. 78 reg. es .
per motivate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza del reparto detentivo, il
che già di per sé smentiva radicalmente le censure del detenuto ed il motivo di
omessa motivazione. Del resto al riguardo, il ricorso non specifica quali dettagliate
doglianze non sarebbero state esaminate dal magistrato di sorveglianza e quale
rilevanza possa assumere la carenza denunciata.
1.2 Nel merito, l’episodio di aggressione da parte di sei detenuti, tra i quali
anche il Falcone, in danno di altro lavorante scopino, avvenuta presso le scale del
reparto detentivo, ove vi erano soltanto i soggetti indicati nel rapporto, è stato

1

al merito dell’addebito, che i fatti relativi erano accertati e confermati

ritenuto accertato dagli elementi emersi nel procedimento disciplinare, confermati
in via oggettiva dall’escoriazione riscontrata sul collo del ricorrente
nell’immediatezza del fatto dal personale sanitario e non giustificata in tale
frangente, se non in via postuma come un improbabile effetto causato nell’atto di
togliersi il maglione per la visita medica. Inoltre, si è ritenuto riscontrare
parzialmente l’addebito l’ammissione da parte del ricorrente della presenza nel
luogo dell’aggressione e della partecipazione alle espressioni di scherno contro il

1.3 Per contrastare tali rilievi, dotati di innegabile chiarezza, logicità e privi di
vizi giuridici, perché frutto della valutazione unitaria dei dati disponibili, il ricorrente
richiama un diverso provvedimento reso a favore di uno solo dei detenuti coinvolti
nel procedimento disciplinare; oltre a non riguardare tale decisione gli altri soggetti
sanzionati, in tal modo si pretende da questa Corte una valutazione dei fatti adesiva
a tale diverso provvedimento, operazione che però trascende i poteri di cognizione
del giudice di legittimità, sconfinando negli accertamenti fattuali di competenza del
solo giudice di merito.
L’impugnazione va dunque dichiarata inammissibile, con la conseguente
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei
profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di
una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in
euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

detenuto tunisino, da cui era scaturita la colluttazione.

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