Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3065 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3065 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODEO GIULIO N. IL 25/10/1983
avverso la sentenza n. 1130/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 07/10/2014

R.G.: 23205/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Gaetano Vitale,difensore di Modeo Giulio, ricorre,nell’interesse
di quest’ultimo ,avverso la sentenza n.391 /2014 della Corte d’Appello di Lecce
che,i1 21.3.2014 , su decisione della Corte Suprema, che aveva annullato la
pronuncia sulla sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.80
DPR 309/90, rinviando per la determinazione della pena, ha condannato Modeo
alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 24.333,00 di multa ,

responsabilità ed alla commisurazione della pena .
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato : il rinvio della
Suprema Corte ha infatti perimetrato il giudizio alla sola commisurazione della
pena sicché risultano del tutto inammissibili le censure, sia pure generiche e
prive di contenuto specifico, relative alla affermazione di responsabilità. Il ricorso,
comunque, viola le disposizioni dell’art. 591 lettera c) in relazione all’art. 581
lettera c) cod .proc. pen., trattandosi di le doglianze generiche , del tutto prive
del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
n Roma, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.

lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine alla affermazione di

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