Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30649 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30649 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MATTIA DANILO N. IL 22/09/1983
avverso l’ordinanza n. 2237/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 24/04/2014
Ritenuto:
— che la Corte di appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo in data
14/7/2010 ed ha affermato la responsabilità penale di DI MATTIA Danilo per il reato di cui agli
articoli 81 cod. pen. e 2, comma lbisi legge 638\83 (accertato in Teramo il 22/12/2009)
— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva omesso il versamento all’INPS delle
ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e che tale circostanza era
stata ritenuta dimostrata, dai giudici di merito, in base al contenuto dei modelli DM 10 e delle
dichiarazioni testimoniali del funzionario INPS MATTUCCI Carlo;
— che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione
di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia
mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal
datore di lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. III n.
14839, 16 aprile 2010; Sez. III n. 46451, 2 dicembre 2009; Sez. III n. 26064, 6 luglio 2007). Per ciò
che concerne, in particolare,i modelli DM/10 si è ulteriormente chiarito che essi hanno natura
ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale
all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento
dei contributi (Sez. III n.37145, 10 settembre 2013)
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
a camera di consiglio del 24/4/2014
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione;