Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30648 del 24/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30648 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARRA PIETRO N. IL 24/05/1942
NOTARO ROBERTO N. IL 08/12/1968
avverso la sentenza n. 679/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/04/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, in parziale
riforma del decisum di prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Pietro Marra e Roberto Notaro in ordine al reato ex artt. 110
cod.pen. e 171 ter, co. 1 lett. c), L. 633/41, ritenuta l’autonoma ipotesi di reato di cui
all’art. 171 ter, co. 2, lett. a), stessa legge, così diversamente qualificato il fatto
5.000,00 di multa nei confronti del Marra e a mesi 8 di reclusione ed euro 3.500,00
di multa nei confronti del Notaro;
-che avverso detta pronuncia gli imputati, personalmente, hanno proposto
autonomi ricorsi per cassazione, sollevando le identiche censure, cioè prescrizione
del reato; violazione dell’art. 171, co. 2, lett. a), L. 633/41 in punto di mancanza di
prova della illecita duplicazione di tutti i supporti in sequestro; omessa motivazione
in ordine ai supporti effettivamente masterizzati; errata quantificazione della pena,
da ritenersi eccessiva;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente
di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata
dal decidente in ordine alla sussistenza del reato contestato e alla ascrivibilità di
esso in capo ai prevenuti;
– che i giudici di merito sono addivenuti ad affermare la colpevolezza del Marra e del
Notaro a seguito di una esaustiva analisi valutativa delle risultanze istruttorie,
puntualmente richiamate ( deposizione M.Ilo Quarta; esito del controllo a campione
dei CD);
– che, del pari, del tutto compiuto è da ritenere il discorso giustificativo, sviluppato
ascritto ai prevenuti, ha ridotto la pena ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro
dal decidente, in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta adeguata alla gravità del
fatto e alla differente personalità degli imputati;
-che il termine prescrizionale si è maturato successivamente alla pronuncia della
decisione impugnata, ma la inammissibilità dei ricorsi, dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consentendo la instaurazione di un compiuto rapporto
di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la sussistenza di
cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc. pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
I
1/
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
, fa a tw.
Or.
processuali eral versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di
euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 24/4/2014.