Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30646 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30646 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO CALOGERO N. IL 10/07/1972
avverso l’ordinanza n. 2315/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza dell’Il giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo proposto da Calogero Lo Piccolo, avverso il provvedimento del
10 marzo 2014, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo aveva respinto
la sua richiesta di liberazione anticipata per i semestri dal 16/1/2008 al 16/1/2010
e dal 16/7/2010 al 16/1/2011 in ragione del compimento nel periodo di riferimento

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato personalmente per chiederne l’annullamento per violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 54 I. nr. 354 del 1975. Secondo il ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto che gli illeciti disciplinari compiuti fossero sufficienti a negare
il beneficio richiesto,senza però avere esaminato le relative vicende nella loro
concretezza. Inoltre, egli aveva presentato istanza in un momento nel quale era
vigente il d.l. nr. 146/2013, per cui avrebbe dovuto essergli riconosciuta la
liberazione anticipata speciale nella misura maggiore consentita per periodi per i
quali non aveva subito alcuna sanzione disciplinare.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati e
non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.11 Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo del ricorrente,
evidenziando, in adesione ai rilievi già svolti dal primo giudice, come a suo carico
fosse emersa la prova della commissione di plurimi illeciti disciplinari per fatti
descritti nella loro consistenza, – promozione di disordini e sommosse ed
inosservanza agli ordini- e nelle date di realizzazione. Ha dunque ritenuto di
condividere il giudizio espresso dal Magistrato di Sorveglianza circa il valore
sintomatico di tali reiterate condotte, rivelatrici di un atteggiamento di opposizione
all’istituzione carceraria e di contrasto con le regole che presiedono alla vita
detentiva, nonché della mancata adesione al percorso trattamentale in atto,
rilevando poi come non fosse consentito col reclamo sindacare il merito delle
contestazioni e l’opportunità delle sanzioni irrogate.
2. Quanto alla domanda di concessione della liberazione anticipata speciale, il
Tribunale ha ritenuto irrilevante l’avvenuta proposizione nel periodo di vigenza del
d.l. nr. 146/2013, dal momento che la relativa disciplina richiede comunque la
prova che il richiedente abbia conseguito un concreto recupero sociale desumibile
da comportamenti sintomatici del positivo evolversi della sua personalità, requisito
non ricorrente nel caso in esame per la pluralità di illeciti disciplinari e l’assenza di

1

di infrazioni disciplinari.

altre indicazioni di un’ effettiva evoluzione della sua personalità verso il
recepimento di modelli di vita improntati alla legalità.
Va soltanto aggiunto quale argomento concorrente che, come ormai affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, il Lo Piccolo sta espiando pena detentiva per
reati compresi nell’elencazione di cui all’art. 4-bis, il che, secondo quanto previsto
dall’art. 4 L. nr. 10/2014, che ha convertito con modificazioni il d.l. nr. 146/2013,
costituisce ostacolo insuperabile alla fruizione della liberazione anticipata speciale,

del predetto decreto legge, che non riportava tale esclusione soggettiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente
determinabile in euro 1.000,00, (mille) ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

nonostante la proposizione della relativa domanda durante la provvisoria vigenza

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