Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30642 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30642 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOTNI EL BOUDALI N. IL 01/01/1950
avverso l’ordinanza n. 566/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 28 marzo 2014 la Corte di Appello di Venezia
disponeva la devoluzione alla Cassa delle Ammende della somma di euro 370,00
già sequestrata nei confronti dell’imputato El Boudali Kotni, in quanto provento del
delitto di spaccio di sostanze stupefacenti per il quale egli era stato tratto in arresto
in data 1/10/2003 e giudicato responsabile con la sentenza della stessa Corte del

essere confiscato, trattandosi di provvedimento di confisca facoltativa non
adottabile da parte del giudice dell’esecuzione, ciò nonostante, poiché era stato
ricavato da un negozio illecito, non poteva nemmeno essere restituito all’avente
diritto, dovendosi fare applicazione del disposto dell’art. 154 D.P.R. nr. 115/2002.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento perché affetto da
violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al disposto dell’art. 129
cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non reca alcuna
indicazione dell’avvenuta disamina dell’eventuale sussistenza di cause di non
punibilità previste dall’art. 129 citato, adempimento necessario a prescindere dalla
condotta processuale delle parti.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non correlati con il
provvedimento impugnato.
1.Giova ribadire quanto esposto in premessa, ossia che il ricorso investe
provvedimento, adottato dalla Corte di Appello di Venezia quale giudice
dell’esecuzione ed avente la forma dell’ordinanza, pronunciata su richiesta della
cancelleria corpi di reato di destinazione dell’importo già sequestrato al Kotni.
Pertanto, non si tratta di una decisione assunta nella forma della sentenza e quanto
statuito non avrebbe richiesto alcuna preventiva verifica circa l’applicabilità di cause
di proscioglimento e ciò anche per la semplice ragione che il Kotni era stato già
irrevocabilmente giudicato con sentenza resa il 23 maggio 2013.
1.1 Il ricorso, evidentemente strutturato su un modello di impugnazione
riguardante sentenza di patteggiamento, prospetta censure del tutto prive di
correlazione e pertinenza rispetto alla destinazione del denaro sequestrato. Incorre
dunque nella sanzione dell’inammissibilità, che comporta la conseguente condanna
del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di
colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare i
1

23 maggio 2013. Riteneva la Corte distrettuale che, sebbene il denaro non potesse

euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma dì euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

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