Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30641 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30641 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRE’ NUCCIO N. IL 05/11/1962
avverso l’ordinanza n. 2849/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

,

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 22 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze rigettava l’istanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, proposta dal detenuto Nuccio Giuffrè, in
quanto soggetto privo di opportunità lavorative e rispetto al quale era necessario
l’approfondimento dell’osservazione.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento perché affetto da erronea
applicazione della legge penale in riferimento all’art. 47 ord. pen.. Secondo il
ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere ostativa all’accoglimento della
domanda la mancanza di opportunità lavorativa, in quanto l’orientamento
interpretativo più recente non pretende tale requisito, ma l’idoneità della misura a
consentire la rieducazione del condannato ed a prevenire la commissione di ulteriori
reati. Inoltre, non è stata considerata l’assenza di precedenti penali e di pendenze,
che egli aveva tenuto corretto comportamento in carcere e la disponibilità
manifestata dal proprio zio ad accoglierlo presso la propria abitazione ed a
mantenerlo, nonché l’opportunità di svolgere attività lavorativa non retribuita
presso cooperativa sociale operante nella zona di residenza e quindi di assumere
impegno risocializzante e di reinserimento nella piccola comunità locale.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi manifestamente
infondati.
1.11 Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di applicazione della
misura alternativa con una motivazione che è compiuta, logica ed immune da vizi
giuridici. Come già esposto in premessa, la relativa disamina ha preso le mosse
dalla considerazione della natura e della gravità del reato per il quale il ricorrente
ha riportato condanna, nonché del contesto di maturazione di tale illecito. Ha
dunque evidenziato che il Giuffrè è privo di qualsiasi opportunità lavorativa e quindi
di mezzi per il sostentamento, cosa che lo espone al rischio di ricaduta nel reato.
Ha però aggiunto altro rilievo che non viene minimamente smentito dal ricorso;
preso atto dei risultati dell’osservazione psicologica, evidenzianti la sua condizione
di difficoltà psicosociale, limitante la sua autonomia, l’assenza di revisione critica
rispetto all’esperienza criminosa, alla quale egli si dichiara estraneo, e di
comprensione della propria situazione, il Tribunale ha ritenuto opportuno la
protrazione dell’osservazione in ambiente inframurario e la preventiva
organizzazione di un progetto con i servizi territoriali, per offrirgli adeguato
1

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

supporto psicologico, prima di ammetterlo a misura di così ampio contenuto.
1.1 E dunque evidente che la decisione reiettiva non si è basata soltanto
sull’assenza di opportunità lavorative redditizie, ma anche sullo stato psicologico del
condannato, che il Tribunale, nella sua discrezionalità e supportato da quanto
accertato dagli operatori specializzati, ha ritenuto necessario continuare a
monitorare e sostenere nel corso dell’analisi della sua personalità secondo un
giudizio di fatto, espresso in termini plausibili, razionali ed immuni da vizi logici e

L’impugnazione va dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del
proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa
insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in
favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

giuridici, che non viene contraddetto in alcun modo dal ricorrente.

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