Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30640 del 16/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30640 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO COSTANTINO N. IL 24/02/1973
avverso l’ordinanza n. 449/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza dell’Il giugno 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona
dichiarava inammissibile il reclamo presentato dal detenuto Costantino Esposito avverso
l’ordinanza del 17 febbraio 2014, con la quale era stata respinta la sua istanza di
liberazione anticipata, rilevando la mancata indicazione dei punti della decisione
impugnata e dei relativi motivi.

personalmente, il quale si duole del fatto che sia stato considerato il precedente
disciplinare, sanzionato con la sola ammonizione, frutto di un diverbio durante una
partita di calcio perché tale episodio era rimasto isolato in tutto il periodo di detenzione
ed era stato originato dal sovraffollamento carcerario e dal turbamento per il decesso
della madre.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo aspecifico.
1.L’ordinanza impugnata ha rilevato come il reclamo proposto avverso l’ordinanza
che aveva respinto la domanda di liberazione anticipata fosse irrituale perché redatto in
modo non conforme alle prescrizioni valevoli per ogni impugnazione, categoria
processuale alla quale apparteneva anche il reclamo. In particolare, ha riscontrato la
mancata indicazione dei punti della decisione contestati, la mancata specificazione delle
richieste avanzate e dei relativi motivi, elementi carenti nella dichiarazione
d’impugnazione e non formulati nemmeno in seguito entro il termine perentorio per la
proposizione, in contrasto con quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 581 e
591 cod. proc. pen..
2. A tali rilievi il ricorso non replica in modo pertinente, ossia non nega di avere
presentato un reclamo del tutto sfornito delle ragioni di contestazione in fatto o in diritto,
ma articola circostanze costituenti giustificazioni postume all’infrazione disciplinare che
ha indotto a ritenere che nel periodo di riferimento egli non avesse tenuto buona e
regolare condotta; tali argomenti avrebbero potuto e dovuto essere rappresentati ai
giudici di merito, non essendo consentito sanare le carenze deduttive del reclamo in via
successiva oltre i termini di legge e pretendere che essi siano direttamente apprezzati da
questa Corte, cui non compete condurre accertamenti in punto di fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent.
n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria, che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 6
1

2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessato

cod.proc.pen.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.

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