Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3064 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3064 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LO PICCOLO GIUSEPPE N. IL 26/11/1973
avverso la sentenza n. 1690/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv. fraivi p

c.24/1″..e9,e4 Qt,

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 7.11.2011 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del
locale Tribunale che/ /esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Lo Piccolo Giuseppe,
colpevole di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 6 comma 1 lett. d n. 1 e
2 D.L. n. 172/2008), alla pena di mesi otto di reclusione e C. 10.000 di multa.
2. La Corte di merito ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice
rilevando che dal verbale di ispezione dei Carabinieri risultava lo stato di abbandono dei rifiuti

trattamento sanzionatorio, che per la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato, non
si poteva riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
3. Per l’annullamento della sentenza, Lo Piccolo ricorre per Cassazione deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione, rimproverando sostanzialmente alla Corte di merito
di non avere considerato che si trattava non già di rifiuti abbandonati > ma di materiali e utensili
custoditi in area protetta e da riutilizzare, come peraltro sostenuto sin dall’inizio dalla difesa; si
duole altresì del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contesta recidiva.
CONSIDERATO IN

Dziurro

1. Il primo motivo denunzia la violazione degli artt. 192 n. 1 e 2 cpp e dell’art. 6 comma 1
lett. d) n. 1, e 2 del D.L. n. 172/2008 e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) e lett. e) cpp.
La censura è in parte Inammissibile e in parte infondata.
1.1 Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cpp in relazione all’art. 606 lett. b) cpp va
rilevato che questo caso di ricorso riguarda l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener contro nella applicazione della legge
penale, cioè un vizio che attiene a disposizioni dl diritto sostanziale e non processuale (cfr.
cass. 3.7.1997 n. 8962), come tale non invocabile nel caso di specie perché la norma che si
ritiene in concreto violata è Invece una disposizione di diritto processuale cioè l’articolo 192
cpp, riguardante appunto la valutazione della prova. Di qui l’inammissibilità della censura sotto
tale profilo.
Ma se anche si volesse ritenere che per una mera omissione del redattore sia sfuggita
nella rubrica del ricorso l’aggiunta del richiamo alla lett. c) dell’art. 606, per avere la parte
inteso far riferimento anche alla violazione di norme processuali, la censura non

avrebbe

miglior sorte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, poiché la mancata osservanza di una
norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,
Inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c)
c.p.p., non è ammissibile il motivo dl ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p.,
la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (cass. 8.1.2004 n. 7336; cass. 21.5.1993 n.
9392).

e che l’imputato stesso aveva dichiarato di volersene disfare; ha poi osservato, quanto al

Resta pertanto la valutazione del rispetto della norma sotto il profilo del vizio di
motivazione, di cui si dirà appresso.
1.2. Venendo all’esame della restante censura (violazione dell’art. dell’art. 6 comma 1
lett. d) n. 1 e 2 del D.L. n. 172/2008 e al connesso vizio motivazionale), la Corte ne rileva
l’infondatezza.
Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l’int zione o
abbia l’obbligo di disfarsi (art. oecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1)4) 3

urbani, speciali e pericolosi è stato dichiarato dal D.P.C.M. 9 luglio 2010 e quindi si applica la
disciplina del D. 1„ n. 172/2008.
Ebbene, anche l’attività di raccolta, recupero e commercio di rifiuti è soggetta alle
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa vigente e la violazione è
sanzionata penalmente dall’art. 6 comma 1 lett. d) D. L. n. 172/2008.
Di conseguenza, avendo il giudice di merito accertato, sulla scorta del verbale di ispezione
dei Carabinieri, il rinvenimento, in stato di abbandono, di una carcassa di frigorifero, 5
bombolette spray, vari pezzi di blocco motore, parti di ciclomotore, selle per ciclomotore, un
secchio pieno di bulloni, carcasse di diversi ciclomotori, olio minerale esausto, n. 15 pali in
ferro, e 5 porte In legno in cattivo strato di conservazione; ed avendo altresì accertato che
trattavasi di rifiuti, discende che tali materiali – seppure in attesa di essere recuperati e
riutilizzati, come sostiene la difesa dell’imputato – erano pur sempre soggetti alla predetta
normativa. Si rivela pertanto irrilevante la critica del ricorrente circa l’interpretazione del
contenuto delle proprie dichiarazioni in ordine alla volontà di disfarsene o piuttosto di
riutilizzare quei materiali cedendoli successivamente a terzi.
Né si ravvisano incongruenze o salti logici nell’accertamento di fatto circa la natura dei
materiali rinvenuti, per cui il relativo giudizio è insindacabile in questa sede.
Del resto, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla
coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argornentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, dr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, la
giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come
vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu
°culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfiuenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007;
Cessazione Sezioni Unite n. 2411999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Nel territorio della Regione Siciliana lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti

2. Col secondo motivo il Lo Piccolo denunzia l’inosservanza degli artt. 133 cp e 62 bis cp e
la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per il diniego della prevalenza delle
generiche sulla recidiva. Avendo però Il giudice di mento motivato in maniera congrua sul
trattamento sanzionatorio laddove- per quanto qui interessa – ha ritenuto di far luogo ad un
giudizio di equivalenza tra le circostanze in considerazione della gravità del fatto addebitato e
dei precedenti penali (puntualmente elencati), cioè sulla base di alcuni dei parametri indicati
dall’art. 133 cp, nessun sindacato è consentito al giudice di legittimità, se non a rischio di

La censura va perciò dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
Per le esposte considerazioni, Il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’11.12.2012.

Intervenire nel campo di indagine riservato al giudice di merito.

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