Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30639 del 24/04/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30639 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ziccardi Amalia, nata a Napoli il 18.6.62
Schloppa Vittorio, nato a Napoli il 13.6.91
imputati artt. 110 c.p., 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 10.4.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
I ricorrenti sono stati condannati per cessione di 510 C di stupefacente non meglio
identificato nonché detenzione a fini di cessione di 513,87 gr. di marijuana.
I fatti non sono stati ricondotti nella previsione del comma 5 dell’art. 73 ed, in primo grado,
Schioppa aveva avuto una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 20.000 C di multa
mentre la Ziccardi, 6 anni e di reclusione 30.000 C di multa.
La Corte d’appello ha negato il riconoscimento del comma 5 e ridotto la pena al solo
Schioppa ad anni 4 di reclusione 18.000 C di multa.
Data Udienza: 24/04/2014
Nell’odierno ricorso, ci si duole del diniego del comma 5 e del fatto che, alla Ziccardi sia
stato contestato il concorso e non il semplice delitto di favoreggiamento personale.
Vi è da tener presente, tuttavia, che l’intervento recente della Consulta ( n. 32/14) sugli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del TI’.
stup.) ha avuto degli effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U.
nella parte in cui parificava il trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d.
leggere che quelle c.d. pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
una pena più mite.
Nella specie – di fronte ad una contestazione generica nella quale la droga di non
precisata natura deve essere considerata, in bonam partem, e non risultando, comunque, che
tale stupefacente non meglio identificato abbia esplicato alcun ruolo significativo nella
determinazione della pena – non si può, quindi, ignorare che si sta trattando di marijuana e,
cioé, di una droga che attualmente riceve un trattamento diverso.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Napoli (ferma restando l’inammissibilità del ricorso nel resto).
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma nell’udienza del 24 aprile 2014
Il Presidente
In via di principio, i ricorsi sarebbero entrambi inammissibili visto che„ sul primo
motivo, la Corte ha risposto adeguatamente (v. f. 2).
Il secondo è da considerare “nuovo” visto che, in appello, la Ziccardi, mediante
procuratore speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi, eccettuati quelli sulla misura della pena.