Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30618 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30618 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRANDINO GIUSEPPE N. IL 02/07/1983
A.11. MiNIA emAxi ‹Edtike.
avverso la sentenza n. 997/2012 TRIASEZ.DIST. di AVERSA, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/04/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Aversa, su richiesta delle parti, ha applicato la pena mesi 3 di arresto ed euro 2.000,00
di ammenda a carico di Giuseppe Marrandino, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 256
co. 1, d.Lvo 152/06, per avere esercitato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. eccependo violazione dell’art. 129
cod.proc.pen. per erronea applicazione della fattispecie contestata e per omessa motivazione;
nonché violazione dell’art. 53. L. 689/81 in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in
pecuniaria;

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999. Fraccari): né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che il ricorso per cassazione proposto dalla difesa del prevenuto in punto di carenza di
motivazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo
motivo di gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria
immediata di non punibilità, mentre. in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in
ordine alla inapplicabilità della disposizione citata. da cui è chiaramente desumibile la insussistenza
di cause di non punibilità;

-che la contestazione sollevata in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria
è del tutto destituita di fondamento, in quanto nessuna richiesta in merito è stata avanzata
dall’imputato con il negozio pattizio;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge:

pericolosi, in difetto della prescritta autorizzazione;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio il 24/10014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA