Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30613 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30613 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCAVONE ALESSANDRO ANTONIO N. IL 25/01/1975
avverso l’ordinanza n. 185/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. No to C A bi E vEtA,1 i 1,1,

Uditi difensor Avv.;

aml,”

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Scavone Alessandro Antonio, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza pronunciata il 21.10.2013 con cui la Corte d’Appello di
Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del
pubblico ministero, il beneficio dell’indulto concesso nella misura di anni 1 mesi 4
di reclusione con sentenza del 20.12.2007 del Tribunale di Brescia, in relazione
alla condanna alla pena di anni 8 di reclusione riportata con sentenza della Corte
d’Appello di Potenza, divenuta irrevocabile il 26.06.2013, per delitto commesso

legge n. 241 del 2006; il ricorrente lamenta violazione di legge, deducendo che
ai sensi dell’art. 1 della predetta legge, concessiva dell’indulto, il reato integrante
la causa di revoca del beneficio doveva essere accertato con sentenza passata in
giudicato nel quinquennio dalla sua entrata in vigore.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Dall’inequivocabile dato testuale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 241 del
2006 risulta che per l’operatività della causa di revoca (di diritto) dell’indulto
dalla stessa concesso è sufficiente che il reato che vi dia causa – costituito da un
delitto non colposo per il quale il soggetto che ha usufruito del beneficio abbia
riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni – sia stato
commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di
clemenza, non richiedendosi l’ulteriore condizione che nel medesimo termine sia
divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1 n. 47876 del
14/11/2013, Rv. 257321): perchè possa farsi luogo alla revoca del beneficio è
bensì necessario che il delitto che ne costituisce causa – e la sua commissione
nel quinquennio – sia stato accertato con sentenza irrevocabile (Sez. 1 n. 20907
del 19/05/2010, Rv. 247467), ma quest’ultima può legittimamente intervenire
(come nel caso di specie) anche oltre il termine suddetto.
3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/06/2014

in data 12-13 maggio 2007, e dunque nei cinque anni dall’entrata in vigore della

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