Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30612 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30612 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARR MAMADOU N. IL 12/02/1969
avverso l’ordinanza n. 3325/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E t•I IL( CO tLj
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Uditi difensor Avv.;

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j (./3 eto

Lp.,

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Sarr Mamadou, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza pronunciata il 21.08.2013 con cui il Tribunale di Sorveglianza di
Torino ha rigettato il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento in data
16.05.2013 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli che aveva respinto l’istanza
di detenzione domiciliare, confermando il diniego della misura alternativa al
carcere sul presupposto della pericolosità sociale del condannato; il ricorrente
lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa verifica

aveva manifestato la disponibilità a ospitarlo e a mantenerlo economicamente.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse, essendo terminata l’esecuzione della pena in data 5.02.2014, come
risulta dalla acquisita certificazione in data 16.06.2014 del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con
specifica e motivata deduzione, un suo eventuale interesse a coltivare
l’impugnazione.
2.

La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta

provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da
una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (da
ultima, Sez. 1 n. 4741 del 12/12/2013, imputato Perone).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 17/06/2014

della disponibilità di un domicilio idoneo, messo a disposizione da un parente che

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