Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30611 del 28/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30611 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADA ALESSANDRO N. IL 21/01/1988
avverso l’ordinanza n. 3461/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
02/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ebvikkho leitkhrtcc t ripE
A4,

Uditi difensor Avv.;

1,,

Data Udienza: 28/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata il 2.12.2013 il Tribunale di Roma, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza in data 29.10.2013
con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone aveva
applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Spada
Alessandro, attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di porto
illegale di armi da sparo.
Il Tribunale, dopo aver richiamato e condiviso l’analisi del grave quadro indiziario

valorizzato, in particolare, i contenuti accusatori delle dichiarazioni, tra loro
convergenti, rese dai due soggetti albanesi che si trovavano a bordo
dell’autovettura condotta da Barile Ernesto, oggetto di inseguimento da parte
dello Spada (insieme ad altro giovane di etnia rom), nel corso del quale
l’indagato aveva esploso dei colpi di pistola, secondo una circostanza riscontrata
dal rinvenimento dei bossoli dei proiettili lungo il percorso; rilevava che lo Spada
era stato individuato, in particolare dal Kercanaj, col soprannome col quale gli
era noto (“Topetto”), e svalutava l’allegazione difensiva secondo cui al momento
della sparatoria l’indagato si sarebbe trovato a Isernia dove aveva accompagnato
all’ospedale la figlia minore, in considerazione della genericità delle dichiarazioni
dei testi introdotti dalla difesa sul punto e della compatibilità dei tempi necessari
a percorrere il tratto stradale tra Isernia e Frosinone con la presenza dello Spada
sul luogo della sparatoria.
Tenuto conto della gravità del fatto, iscrivibile in un contesto di rivalità tra bande
criminali per il controllo degli affari illeciti sul territorio, e della rilevante
pericolosità dimostrata dallo Spada mediante il possesso di armi da fuoco e la
disponibilità a usarle, il Tribunale riteneva unica misura adeguata a soddisfare le
esigenze cautelari quella inframuraria, anche in ragione della ritenuta assenza di
una capacità di autocontrollo dell’indagato in grado di assicurare il rispetto degli
obblighi di una misura gradata.
2.

Ricorre per cassazione Spada Alessandro, personalmente, deducendo tre

motivi di doglianza coi quali chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla
ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevando che l’unico elemento
a suo carico era rappresentato dall’individuazione operata da Kercanaj Andrea,
sulla scorta di una chiamata in reità priva di riscontri e basata sulla mera
impressione visiva del chiamante di averlo riconosciuto, nella concitazione
dell’inseguimento, nel soggetto che si trovava a bordo della vettura inseguitrice,
riferendo sul punto al connazionale Haxhiu Lidion una mera sensazione; deduce
che la presenza dello Spada, soggetto incensurato e fortemente somigliante ad

1

esistente a carico dell’indagato operata dal GIP nell’ordinanza genetica, ha

altri componenti del proprio gruppo familiare, sul luogo della sparatoria era
contraddetta dall’assenza dell’indagato dal territorio ciociaro a partire dalla metà
del mese di agosto, risultante da una relazione di servizio della p.g. operante,
nonché dai certificati medici del 27 e 28 agosto 2013 riguardanti il ricovero della
figlia Denise, dell’età di soli due mesi e affetta da gravi patologie, presso
l’ospedale di Isernia, suffragata dai risultati delle investigazioni difensive circa la
presenza a Isernia dell’indagato il 28.08.2013, nonché dall’indisponibilità di un
mezzo di locomozione con cui raggiungere il frusinate.

all’art. 275 comma 4 del codice di rito, e assenza di motivazione in ordine al
diniego di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari,
nonostante lo Spada fosse padre di una minore di età inferiore ai tre anni e di
altra bambina di pochi mesi con problemi di salute.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di gradualità
delle misure cautelari, lamentando l’applicazione automatica della custodia in
carcere senza alcuna valutazione di adeguatezza di altre misure leviori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.

Il primo motivo di doglianza è palesemente infondato fino a rasentare

l’inammissibilità, in quanto – pur deducendo formalmente un vizio di violazione di
legge sotto il profilo dell’erronea applicazione dei principi normativi in tema di
gravità indiziaria richiesta per l’emissione di una misura cautelare personale – si
limita in realtà a censurare la valutazione degli elementi indiziari esistenti a
carico del ricorrente operata dall’ordinanza impugnata, contestandone l’idoneità
dimostrativa in ordine alla partecipazione dello Spada all’episodio delittuoso
descritto dalle persone offese e alla sua identificazione nel personaggio noto col
soprannome di “topetto” compiuta dal Kercanaj, allegando l’ipotesi alternativa
della presenza dell’indagato in altro luogo e di un possibile errore di persona nel
riconoscimento, dovuto alla forte somiglianza con altri componenti del proprio
gruppo familiare.
Il Tribunale del riesame ha motivato in modo congruo e puntuale le ragioni
dell’affidabilità attribuita al riconoscimento operato dal Kercanaj (riscontrato da
quanto dichiarato dall’altro ragazzo albanese che si trovava insieme a lui, nonché
dagli elementi di conferma logica forniti dal coinvolgimento nella vicenda della
madre e dei cugini dell’odierno indagato), frutto di diretta percezione visiva e
non di una mera sensazione, e ritenuto tanto più attendibile e scevro da possibili
intenti calunniosi proprio perché sostanziatosi non già in una diretta indicazione
nominativa ma nell’individuazione del soggetto coinvolto nella sparatoria tramite
il soprannome col quale era noto nell’ambiente; e ha altresì argomentato in

2

2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione

modo logico e coerente le ragioni della ritenuta inconferenza a contraddire la tesi
accusatoria degli elementi di prova d’alibi introdotti dalla difesa, sotto il profilo
sia della loro genericità che della compatibilità dei tempi di percorrenza del
tragitto Isernia-Frosinone con la presenza dello Spada sul luogo della sparatoria
anche nell’ipotesi in cui si fosse in precedenza recato ad accompagnare la figlia
in ospedale.
La valutazione dello spessore probatorio degli indizi, agli effetti della loro
idoneità a supportare l’applicazione di una misura cautelare personale

giudice di merito, e il relativo apprezzamento può essere contestato in sede di
legittimità unicamente sotto il profilo della sussistenza, dell’adeguatezza e della
logicità della motivazione, mentre risultano improponibili le censure che – come
nel caso di specie – si risolvono nel sollecitare una rivalutazione, nel merito, delle
circostanze e degli elementi esaminati dal GIP e dal Tribunale del riesame, che
non spetta alla Corte di cassazione in quanto la trasformerebbe nell’ennesimo
giudice del fatto (Sez. 6 n. 11194 dell’8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124
de11 18/10/2008, Rv. 241997); di tal che la positiva verifica della congruenza delle
argomentazioni dell’ordinanza impugnata ai principi di diritto e ai canoni logici
che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie rende il relativo
giudizio incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv.
255460; Sez. 4 n. 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non
allega e neppure deduce la ricorrenza del presupposto al quale l’art. 275 comma
4 del codice di rito subordina il divieto di applicazione, in via di principio, della
custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole convivente di età
inferiore a quella indicata dalla norma, che è rappresentato dalla morte della
madre o dall’assoluta impossibilità di essa a provvedere alla relativa assistenza
(che, tra l’altro, non potrebbe discendere dalla sola circostanza della eventuale
prestazione di attività lavorativa, anche giornaliera, da parte di quest’ultima:
Sez. 6 n. 31772 dell’8/07/2009, Rv. 245196).
4. Anche il terzo motivo di censura è infondato, avendo l’ordinanza impugnata
dato adeguato conto, con valutazione incensurabile in questa sede, delle ragioni
della ritenuta insufficienza di misure diverse dalla custodia in carcere a contenere
la specifica pericolosità e la personalità inaffidabile del ricorrente, fatta palese
dalla disponibilità di armi da fuoco e dalla determinazione a usarle, anche a
rischio del coinvolgimento di persone estranee, nell’ambito del conflitto in corso
con un gruppo rivale per finalità di controllo delle attività criminali sul territorio.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
t!)

3

nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, compete in via esclusiva al

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att.
c.p.p..

Così deciso il 28/04/2014

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