Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30610 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30610 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINI EMILIANO N. IL 07/02/1981
avverso la sentenza n. 1349/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, riducendo la pena in ragione del riconoscimento
all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e concedendo, altresì, i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, confermava nel
resto la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del
reato di cui all’art. 186 c. 2 lett. b) c.d.s.;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al proscioglimento ex
art. 129 c.p.p., in ragione dell’omessa indicazione delle modalità di rilevazione del tasso alcol
emico e della insufficienza dello strumento dell’alcoltest a fondare la prova in ordine alla
responsabilità;
-Ritenuto che il motivo è generico, poiché privo di ogni specificità in violazione del combinato
disposto ex artt. 581-591 C.P.P., mancando un’effettiva censura critica del ragionamento a
sostegno del provvedimento impugnato;
– Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza,