Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30610 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30610 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSARAJ ERMAL N. IL 12/12/1981
avverso l’ordinanza n. 2979/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
lette/s9ktite le conclusioni del PG Dott. \tf; io

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Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 settembre 2012 la Corte di appello di Milano
ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto da
Musaraj Ermal, nato a Tirana il 12/12/1981, alias Mali Mexhit, nato a Tirana
il 12/12/1982, avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Como, in
data 21 febbraio 2012, di condanna dello stesso, ritenuta e applicata la
contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla pena, ridotta per il

previsto dall’art. 13, comma 13, d.lgs. 25/07/1998, n. 286, con succ. mod.
(abbreviato in T.U. imm.), perché, quale cittadino straniero, colpito da
provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di
Milano con provvedimento in data 11 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 16,
comma 5, T.U. imm., ed effettivamente accompagnato alla frontiera aerea
di Malpensa, imbarcato ed espulso dal territorio dello Stato, a seguito di
provvedimento del Questore di Pavia in data 10 gennaio 2011, faceva
illegittimamente rientro nel territorio dello Stato, senza la speciale
autorizzazione del Ministero dell’Interno, come accertato in Como-Ponte
Chiasso, il 21 febbraio 2012.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Musaraj personalmente, il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 581, comma 1,
lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Pur avendo questa Corte rilevato che “nel giudizio di appello la
valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini
differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per
cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo
del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito” (ex multis
Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 15/01/2014, Spada, Rv. 258357),
resta fermo che l’art. 581, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., in
tema di disciplina generale delle impugnazioni, richiede non solo
l’indicazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce
l’impugnazione, ma anche l’enunciazione delle richieste e dei motivi con

1

rito abbreviato, di anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il
Musaraj, nell’atto di appello allegato al ricorso a questa Corte, dopo aver
riconosciuto la sua penale responsabilità, si è limitato alla generica richiesta
di disapplicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale
contestatagli, o, in subordine, di riconoscimento delle circostanze attenuanti

minimamente confrontarsi con la diffusa motivazione della sentenza del
Tribunale proprio in tema di trattamento sanzionatorio, evidenziante
l’elevata pericolosità sociale dell’imputato, già condannato tre volte per
delitti in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2004, nel 2008 e
nel 2010, oltre che per il delitto di lesioni; e, dopo l’esecuzione forzata
dell’espulsione in Albania, rientrato in Italia con diverse generalità,
risultanti dal passaporto esibito ai verbalizzanti al momento del controllo e
ritenuto autentico, adducendo, secondo la sentenza di condanna, motivi
futili per non dire fantasiosi a giustificazione del ritorno nel territorio
nazionale dopo solo un anno dall’eseguita espulsione.
L’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, così come la
negazione delle circostanze attenuanti generiche,hanno, dunque, trovato,
nella sentenza del Tribunale, ampia giustificazione che non risulta
specificamente censurata nell’atto di appello correttamente dichiarato
inammissibile, per genericità, dalla Corte di merito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo e il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

2

generiche in regime di equivalenza alla medesima recidiva, senza

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 aprile 2014.

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