Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30607 del 08/07/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30607 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 45/2016 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
11/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO; (i
lette/m ie le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/07/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIB. LIBERTA’ di ROMA, con ordinanza in data 11/02/2016, rigettava l’istanza di riesame
presentata da A.A. avverso il decreto del P.M. del Tribunale di Roma che aveva
applicato il sequestro probatorio in relazione a beni pertinenti il reato di cui all’ art. 648 CP
contestato al suddetto.
Con parere ritualmente depositato il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus comnnissi delicti. Depositava
successiva memoria la difesa che insisteva nelle doglianze proposte.

è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e tale vizio ricomprende,
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto
a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito
dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692). Nel caso in esame, non ricorre alcuno
dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale di Roma ed il P.M.
prima danno atto che il sequestro dell’opera del Beato Angelico nonché di altre cose, tracce e
documenti inerenti il reato per cui si procede trova fondamento nell’ambito delle attività finalizzate
ad individuare la legittima provenienza di opere d’arte che venivano commerciate in forza di
documentazione falsa da tale Bertorelli Paolino ed in parte ricomprendenti anche i quadri del
Ma ra no.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Presidente
DOMEJICO Gr

Il motivo è inammissibile; ed infatti in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA