Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30605 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30605 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLENTI DOMENICO ROBERTO N. IL 17/09/1966
avverso l’ordinanza n. 2452/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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I.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 7894/012 depositata il 16.10.2012, il Magistrato di Sorveglianza di
Milano rigettava l’istanza di remissione del debito, avanzata da MAMMOLENTI Domenico in
relazione alle spese processuali e di mantenimento in carcere oggetto della sentenza emessa
dal Tribunale di Milano in data 23.9.2009, per insussistenza del requisito della regolare
condotta, evidenziando che, successivamente alla commissione del reato di cui alla sentenza

grado per varie rapine alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione con sentenza del
G.I.P. di Milano in data 30.6.2011.
Osservava il Magistrato di Sorveglianza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
342/91, aveva affermato essere possibile valutare, ai fini della remissione del debito, anche la
condotta serbata dal condannato in libertà.
2.

MAMMOLENTI Domenico ha personalmente proposto ricorso avverso la citata

ordinanza (e avverso altro provvedimento n. 7900/12), evidenziando, da un lato, che la
concessione in suo favore dell’ultima liberazione anticipata nel maggio 2012 presupponeva “un
buon comportamento” e, dall’altro, che, essendo i reati da lui commessi dovuti alla “cronicità”
della sua tossicodipendenza, gli stessi avrebbero dovuto essere cumulati e “rivisitati sotto
un’altra luce”.
Premeva, al ricorrente, porre in rilievo l’imminenza del suo fine-pena e la sua “ferma
volontà a rimettere in moto il percorso rieducativo e di reinserimento intrapreso nella
precedente carcerazione”.
3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto motivato in rapporto a profili fattuali
estranei al sindacato di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve premettersi che il ricorso in esame era stato assegnato alla VII Sezione penale
di questa Corte perché basato su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità.
La predetta Sezione non aveva, poi, ravvisato la causa d’inammissibilità ipotizzata nel
provvedimento emesso ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., avendo rilevato “contrasto di
giurisprudenza v. da ultimo Rv. 252291”, sicché aveva disposto procedersi alla trattazione
secondo gli ordinari criteri tabellari di assegnazione.
2. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, il contrasto interpretativo attualmente esistente tra l’orientamento secondo il
quale, ai fini della valutazione dell’istanza di remissione del debito, deve tenersi conto solo
della condotta osservata in carcere (Sez. 1, Sentenza n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv.
252291 – Massime precedenti Conformi: N. 3752 del 2009 Rv. 242444, N. 22376 del 2009 Rv.
1

suddetta, l’istante era stato sottoposto a fermo di P.G. il 16.11.2010 e condannato in primo

244825, N. 14663 del 2008 Rv. 239909) e il diverso orientamento, secondo il quale deve
essere apprezzata anche la condotta osservata in libertà (Sez. 1, Sentenza n. 30114 del
26/06/2009, Galea, Rv. 244846 – Massime precedenti conformi N. 42086 del 2008, Rv.
241841, N. 29366 del 2009, Rv. 244308, N. 30114 del 2009, Rv. 244846), non è stato affatto
dedotto dal ricorrente, il quale, come correttamente posto in risalto dal Procuratore Generale in
sede, si è limitato ad invocare a proprio favore profili soggettivi e comportamentali in fatto che
non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende, che si stima equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2014

Il Consigli

estensore

Il Presidente

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del

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