Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3060 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3060 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Mastellari Andrea, nato a Ferrara il 13.10.1952
avverso la sentenza emessa il 3 aprile 2012 dalla corte d’appello di Venezia;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Eugenio Montanari;
Svolgimento del processo
Con sentenza 21.1.2010 il Gup del tribunale di Venezia dichiarò Mastellari
Andrea colpevole del reato di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990, per avere detenuto a fini di spaccio Kg. 21,200 di hashish, con la aggravante dell’ingente
quantità di cui all’art. 80 e la recidiva specifica reiterata. Il giudice dichiarò di
voler determinare la pena nei minimi, ossia di fissare la pena base in anni 6 di
reclusione e l’aumento per l’aggravante dell’art. 80 nella metà, anziché 2/3, ossia in anni 3, portando così la pena a 9 anni. Operò poi un aumento di 1/3 per la
recidiva ex art. 99, commi 3 e 4, portando la pena a 12 anni, e di un ulteriore 1/3
per la recidiva ex art. 99, comma 5, portandola ad anni 16, e quindi riducendola
ad anni 10 e mesi 8 per la diminuzione per il rito. La multa era fissata in
140.000,00.
La corte d’appello di Venezia, con sentenza 27.9.2010, escluse
l’aggravante dell’art. 80, ritenne la recidiva ex art. 99, commi 3 e 4, e rideterminò la pena in anni 8, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed e 100.000,00 di multa.
Questa Corte, con sentenza 4 maggio 2011, annullò la sentenza di appello

Data Udienza: 27/11/2012

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limitatamente al trattamento sanzionatorio in quanto aveva effettuato una re’. fòrmatio in peius, per essere partita dalla stessa pena base della sentenza di primo grado pur avendo escluso l’aggravante dell’art. 80 e per non avere motivato
sulla rilevanza della recidiva facoltativa.
La corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con sentenza 3 aprile 2012,
ritenne di dover disapplicare la contestata recidiva. Ritenne quindi congrua la
pena base di anni 8 di reclusione ed € 90.000,00 di multa già determinata dalla
precedente sentenza della corte d’appello e la diminuì di un terzo per il rito, portandola quindi ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed E 60.000,00 di multa.
L’avv. Eugenio Montanari, per conto dell’imputato, propone nuovo ricorso
per cassazione deducendo che il giudice di rinvio ha di nuovo violato il divieto
di reformatio in peius erogando una pena superiore a quella di anni 6 determinata dal giudice di primo grado.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado del 21.1.2010, dopo avere esplicitato che la
pena veniva determinata nei minimi edittali, la fissò in anni 9 di reclusione, entità comprensiva del minimo edittale della pena base di anni 6 e del minimo di
anni 3 per l’aggravante di cui all’art. 80 d.p.R. 309 del 1990, con successivi
aumenti per la recidiva e diminuzione per il rito.
La corte d’appello, con la prima sentenza del 27.9.2010, escluse
l’aggravante dell’art. 80 e determinò erroneamente la pena base in anni 8 di reclusione, ritenendo che questa fosse la pena stabilita dal primo giudice, che invece la aveva applicata nei minimi, ossia in anni 6 più anni 3 per l’aggravante
ora esclusa.
Questa Corte, con sentenza 4 maggio 2011, annullò per non essere la corte
d’appello partita dalla stessa pena base di anni 6 fissata dalla sentenza di primo
grado, oltre che per mancanza di motivazione sulla reFidiva facoltativa.
La corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio ì%sapplicrecidiva, ma
ha errato ancora una volta ed ha violato ancora una volta il divieto della reformatio in peius, erogando senza appello del PM una pena base superiore a quella
minima edittale come aveva espressamente dichiarato di voler fare il giudice di
primo grado, fissandola in anni 6 di reclusione.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Venezia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27
novembre 2012.

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