Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30596 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 30596 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAJRAMOVIC ENISA N. IL 28/07/1987
avverso la sentenza n. 16/2012 TRIBUNALE di CHIAVARI, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Gt■ q./24?).0.6.Q.
che ha concluso per A i 5,.t.t.m v ja.9.,txxiut
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 il G.M. del Tribunale di
Chiavari confermava la decisione emessa dal Giudice di Pace di Rapallo del 4
ottobre 2011 nei confronti di Bajramovic Enisa.
La predetta, con tali decisione conformi, è stata ritenuta responsabile del reato
previsto e punito dall’art. 10 bis d.lgs. 286/’98 (da ora in poi TU imm.) per

5.000,00 di ammenda, sostituita con la sanzione sostitutiva dell’espulsione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
(-t)
difensore – Uian Chang Hual articolando un unico motivo.
Si deduce violazione di legge, sia in riferimento alla avvenuta applicazione
dell’art. 10bis TU imm. che in riferimento all’intervenuta applicazione dell’art. 16
in tema di espulsione.
La doglianza riguarda essenzialmente il contrasto con i contenuti della direttiva
sui reimpatri n.115/2008 CE nella parte in cui vi è obbligo di favorire
l’allontanamento volontario.
Si rappresenta inoltre che non vi è pericolo di fuga nè altra ragione eccezionale
che legittimi l’espulsione.

illegittimo trattenimento nel territorio dello stato e condannata alla pena di euro

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto alla sostituzione della pena pecuniaria con
l’espulsione.
Quanto all’affermazione di penale responsabilità va invece rigettato.
Circa il denunziato contrasto tra la previsione incriminatrice di cui all’art. 10-bis
T.U. imm. e i contenuti della direttiva 2008/115/CE va precisato che questa
Corte in più decisioni lo ha ritenuto insussistente (tra le altre, Sez. I n.951 del
22.11.2011, Gueye, Rv 251671) affermando che «la fattispecie
contravvenzionale prevista dall’art. 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, che punisce
l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva
europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non
comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva
predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli
stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto

con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e
30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo
trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio
dello Stato». Sul punto si è inoltre di recente registrato l’intervento risolutivo
della Corte di Giustizia con la decisione del 6.12.2012 sulla domanda di
pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo nel procedimento a
carico di Md Sagor. In particolare, la Corte ha escluso – per quanto qui rileva che le disposizioni della direttiva impediscano di sanzionare il soggiorno

dell’espulsione, affermando invece che lì dove vi sia una espulsione disposta
senza una previa verifica delle condizioni che possono giustificare la deroga alla
generale priorità della procedura di allontanamento volontario ( pericolo di fuga,
pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sicurezza nazionale, previo rigetto
per manifesta infondatezza o fraudolenza di una precedente domanda di
soggiorno) il giudice interno ha l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale.
Dunque l’unico reale vizio della decisione riguarda la sostituzione della pena
pecuniaria con l’espulsione, non sorretta da motivazione specifica ed aderente ai
dati normativi sovranazionali.
Sul punto, ai sensi dell’art. 620 co. 1 lett. L, va disposto l’annullamento senza
rinvio della decisione impugnata nella sola parte in cui è stata operata la
sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della
pena pecuniaria con l’espulsione, che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 27 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

irregolare con una pena pecuniaria sostituibile in astratto con la pena

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