Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30595 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30595 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 26/06/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SIMONI Mario Luca, nato a Chiari (Bs), il 13 giugno 1942;

avverso la ordinanza RG 6/14 mod. 18 del Tribunale di Brescia, emessa il
febbraio 2014;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.

POLI-CASTRO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Felice ARCO, del foro di Brescia.
1

Aldo

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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 11 febbraio 2014, ha respinto il
ricorso formulato da Simoni Mario Luca avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso dal Gip di Brescia il precedente 2 gennaio ed avente ad
oggetto i beni mobili ed immobili di proprietà personale del ricorrente sino alla
concorrenza della somma di euro 116.745,00.
Il Tribunale – premesso che sono in corso indagini a carico del Simoni, in

fallita nel 2012, in ordine alla violazione dell’art.

10-bis del dlgs n. 74 del

2000 per avere egli omesso di versare alla Agenzia delle entrate,
relativamente all’anno di imposta 2009, la somma di cui sopra, trattenuta
dalla citata società in qualità di sostituto di imposta su quanto da essa versato
quale corrispettivo per i servizi ricevuti e risultante dalle certificazioni rese ai
terzi sostituiti – precisava che il Simoni aveva assunto la carica di legale
rappresentante della Omnia costruzioni nel luglio del 2010 quindi prima della
scadenza dei termine per il versamento delle somme trattenute in qualità di
sostituto di imposta.
Era, altresì, risultato che egli non aveva eseguito il versamento delle
predette somme né alla scadenza del termine ordinario né a seguito della
comunicazione di irregolarità inviata dalla Agenzia delle Entrate nel giugno del
2012.
In sostanza, nessun dubbio sussistendo sul mancato pagamento e sulla
posizione. ricoperta dal Simoni in seno alla predetta società, il Tribunale
fondava la propria decisione di conferma del provvedimento di sequestro, sul
fatto che, avendo assunto la carica di legale rappresentante della Omnia
CoStrUzioni .srl, il Simoni, ben consapevole delle difficoltà finanziarie nelle quali
si :dibatteva la predetta società, aveva anche assunto il rischio della
inadèmpienZa alla obbligazione tributaria.
•-

Né, ad avviso del Tribunale, varrebbe ad escludere la sussistenza

dell’elérnento soggettivo, incidente in questa sede in tema di fumus commissi
delicti, il fatto che il ricorrente sarebbe Stato posto nella impossibilità di
provvedere al versamento delle somme trattenute a titolo di sostituto di
imposta a causa della forza maggiore costituita dalla mancanza di liquidità
nella,casSe della società.
Ciò :in quanto non risulterebbe la esistenza di quel fattore, del tutto
estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed
imprevisto, ‘avente efficacia cogente tale da interrompere il legame psicologico
fra l’azione dell’indagato e l’evento realizzatosi.

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qualità di legale rappresentante della Omnia costruzioni srl, società dichiarata

Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il proprio difensore,
deducendo, sotto due profili l’illegittimità della ordinanza in questione.
Secondo un primo profilo essa sarebbe viziata stante l’erronea
applicazione degli artt. 42 e 45 cod. pen.
In particolare il ricorrente osserva che, dalla relazione redatta dal
curatore fallimentare in ordine allo stato debitorio dell’impresa, come detto
dichiarata fallita alla data del 17 luglio 2012, emerge che la stessa, al

in uno stato di gravissimo indebitamento e totale illiquidità, sicché era di fatto
precluso il versamento delle imposte di cui alla imputazione; tale situazione,
ad avviso del ricorrentei integra gli estremi della vis major tale da escludere la
sussistenza del dolo, ancorché ai fini della integrazione del reato contestato
sia sufficiente il solo dolo generico, in capo allo stesso Simoni.
Col secondo motivo di ricorso il Simoni deduce il vizio di illogicità o,
comlinque, mancanza o contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui
si imputa al ricorrente di avere accettato con la carica il rischio della possibile
commissione del reato tributario laddove egli, ad evidente dimostrazione della
sua buona fede, ha accettato di ricoprire la funzione di legale rappresentante
delld,Orrinia costruzioni srl proprio perché sperava di potere fare qualcosa per
detta società, intento che, però, non è stato possibile raggiungere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato, nel suo complesso, infondato, non è, pertanto,
meritevole di accoglimento.
Invertendo; per semplicità argomentativa, l’ordine di esame delle
dOglianze del ricorrente rispetto ‘a quello nel quale esse sono state presentate
a questa Corte, osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso è
inarnmisSibile.’
Infatìi, secondo i termini espressi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,
è &rimesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma
degli:artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., emesse cioè a seguito di istanza di
riesame dei provvedimenti cautelari reali, solo per violazione di legge.
‘Nel nostro caso, viceversa, col ,motivo di ricorso in esame il Simoni ha
dedotto in maniera evidente un asserito vizio di motivazione della ordinanza
impugnata; ciò è sicuramente desumibile dal tenore delle argomentazioni
svolte, laddove, ad esgmpio, si afferma che “l’affermazione del collegio è una
petizione di principio ;O, comunque, sul piano logico qualcosa di estremamente
contraddittorio”.

momento in cui il Simoni ne ha assunto la formale amministrazione si trovava

In altre parole è contestata, in maniera appunto normativamente
inammissibile, la tenuta logica delle argomentazioni svolte dal Tribunale di
Brescia per rigettare la richiesta di riesame.
Né può affermarsi che il Simoni affermi la radicale inesistenza della
motivazione, ovvero la sua solamente apparente esistenza – circostanza
questa che, ridondando quale violazione di legge, essendo la motivazione del
provvedimento giurisdizionale imposta dall’art. 125, comma 3, cod. proc.

ciò che è messo in discussione col ricorso introduttivo del presente giudizio è,
in termini dichiarati, un vizio di illogicità della motivazione, e non la sua
assenza.
Tornando al primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che, anche in
tempi assai recenti, questa Sezione ha avuto occasione di affermare, in una
fattispecie caratterizzata da profondi profili di analogia con la presente, che “le
difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al
concetto di forza maggiore, il quale, postulando l’individuazione di un fatto
imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta
dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo
ricollégarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria
dell’agente.(… Il giudicante), facendo coerente applicazione al caso in esame
del suesposto principio di diritto, ha infatti precisato che nel caso di omesso
versamento delle ritenute, l’insolvenza successiva non scrimina, dovendo il
Sostitúto d’imposta ripartire le proprie risorse in modo da poter sempre
àcleMpiere l’obbligo tributario (…); allo stesso modo, peraltro, non può
favorevolmente valutarsi la deduzione dell’impugnante circa la possibile
involcintarietà della condotta, atteso che puntualmente i giudici (…) giungono,
nel ‘Caso in esame, ad escludere che il ricorrente si trovasse in una (…)
situazione di involontarietà, in quanto la documentazione agli atti dimostrava
inequivocabilmente che quando il ricorrente assunse la carica di
amministratore della società, quest’ultima già versava in una condizione di
irreverSibile indebitamento con gravissima mancanza di liquidità (…): il
mancato pagamento, dunque, rappresentava circostanza conosciuta, con la
conseguenza ‘che la relativa omissione deve considerarsi il risultato di una
consapevole decisione, soggettivamente riferibile all’amministratore
quantomeno a titolo di dolo eventuale, dato che proprio la condizione iniziale
d’ella — società di irreversibile indebitamento con gravissima mancanza di
liquidità rendeva concreto il -rischio di non poter adempiere il debito al
momento prestabilito” (Corte ‘di cassazione, ‘Sezione III penale, 23 gennaio
2014 n. 3124; in senso sostanzialmente analogo, ma con la individuazione di
4

pen., avrebbe comportato la astratta ammissibilità della censura -, posto che

una .pos s ibile prova liberatoria, nel

caso che ora interessa

non offerta,

consistente nell’aver posto in essere, anche cori il proprio sacrificio economico
personale, tutte le misure possibili per evitare l’inadempimento tributario:

idem, Sezione III penale 5 febbraio 2014, n. 5467).
Là applicazione alla ipotesi ora in scrutinio dei principi sopra riportati,
integralmente condivisi, porta senz’altro al rigetto del ricorso.
Ad esso segue la condanna del

ricorrente al pagamento

delle spese

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014
Il Consigliere esten ore

Il Presidente

processuali.

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