Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30594 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30594 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VERNI Alberto, nato a Cattolica (Rn), il 26 luglio 1948;

avverso la ordinanza n. 114/13 RR.T.L. del Tribunale di Rimini, emessa il 10
gennaio 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito, altresì, il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo
POLICASTRO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Data Udienza: 26/06/2014

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 10 gennaio 2014, ha dichiarato
inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso formulato, ai sensi
dell’art. .324 cod. proc. pen., da Verni Alberto avverso il decreto di sequestro
preventivo di beni mobili ed immobili disposto dal locale Gip in data 9 dicembre
2013 ‘nel corso delle indagini a carico del ricorrente in relazione alla violazione degli
artt. 4 e 11 del dlgs n. 74 del 2000.

tramite le annotazioni presso la Conservatoria dell’agenzia del Territorio e presso la
camere di Commercio di Rimini in data 13 dicembre 2013 ed essendo stato
notificato in pari data al Verni il decreto di sequestro, doveva ritenersi tardiva la
proposizione del ricorso in sede di riesame avvenuta in data 24 dicembre 2013.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, tramite il
proprio difensore di fiducia, Verni Alberto, contestando la falsa applicazione dell’art.
324 Cod. proc. pen., nonché la carenza di congrua motivazione in ordine alla
tardività della proposizione del ricorso.
In sintesi il ricorrente osserva che il legislatore ha ancorato la decorrenza del
termine di 10 giorni per la proposizione della richiesta di riesame o alla data di
ésecuZione del provvedimento ovvero alla diversa data in cui l’interessato ha avuto
condscenza dell’avvenuto sequestro; sulla base di tale dato normativo il Verni,
ritenuto, per ‘un verso, che la notificazione del provvedimento non coincide con la
sua esecuzione e che, per altro verso, detta notificazione non può tenere luogo
dell’aVvenuta conoscenza della esecuzione del provvedimento, sostiene che avrebbe
errato il Tribunale nel far decorrere il termine in questione dall’avvenuta
notificazione all’interessato – cioè solo al soggetto passivo del sequestro, in quanto
il ricorrente, pur genericamente criticandolo, dichiara di essere consapevole del
prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento di
Sequestro non è – soggetto ad essere comunicato al difensore dell’indagato – e
nell’affermare, pertanto, decorso il termine per la proposizione dell’istanza di
riesame ;. ciò ‘anche in considerazione delle specifiche modalità di esecuzione del
sequestro su beni immobili previste dall’art. 104 e 104-bis disp att. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Osserva; infatti, il Collegio che il ricorrente ritiene che il termine per la
propOsizione . della istanza di riesame del provvedimento cautelare reale del
sequestro preventivo, il quale, secondo la previsione dell’art. 324 comma 1 cod.
proc.. – pen., è ancorato alla data delle esecuzione del provvedimento di sequestro
ovvero dalla diversa data in cui l’interessato abbi avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro, non possa decorrere, anche laddove essa sia successiva o coeva alla
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Osservava, in particolare, il Tribunale che, eseguito il predetto sequestro,

esecuzione del provvedimento di sequestro, dalla notificazione all’interessato del
prOvvedimento con il quale il sequestro è stato disposto.
D’etto assunto è erroneo.
Invero, come anche di recente ritenuto da questa Corte, il legislatore non ha
previsto alcun termine entro il quale debba essere notificato all’interessato il
decreto con il quale viene disposto il sequestro preventivo; in realtà non è soggetta
a sanzione neppure .l.a.,stessa omessa notificazione del decreto di sequestro

A tale riguardo, infatti, osserva il Collegio che la diversa previsione contenuta
nell’art. 321, comma:

3-ter,

cod. proc. pen., in forza del quale deve essere

immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate la
“copia dell’ordinanza”, si riferisce, all’evidenza non al provvedimento con il quale è
disposto il sequestro, il quale ha le forme del decreto, ma esclusivamente al
provvedimento con il quale, ricorrendone la necessità, il decreto di sequestro viene
convalidato, appunto con ordinanza, dal Gip.
Parimenti l’art. 355, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., il quale, in
materia di sequestri operati di iniziativa della polizia giudiziaria, anche prevede un
obblido ‘di immediata notificazione alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate, riguarda non il ‘provvedimento di sequestro ma quello con il quale il
sequéstró’è stato conialidato dalla autorità giudiziaria.
La assenza di termine per la notificazione del provvedimento in questione non
Comporta, è stato rilevato, ‘:alcuna compromissione del diritto di difesa perché,
comunque, tale diritto è garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame
entró ! il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell’atto (Corte
di cassazione, Sezione III penale, 31 gennaio 2014, n. 4360), in qualunque tempo
essa Sia inter-Venuta.
Che tale conoscenza si possa ritenere acquisita, ove non precedentemente
raggiCinta, attraverso la notificazione del provvedimento di sequestro è chiarito,
secondo la giurisprudenza dLquesta Corte, dal fatto che, appunto, il termine per la
proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc.
pén: è alternativo.
Con il che si vuole’ ‘intendere che esso decorre dall’esecuzione del
provvedimento quando questa è effettuata alla presenza di chi è legittimato al
riesameméntre decorre dalla data di conoscenza dell’avvenuto sequestro negli altri
casi.
‘tale :secondo dies a duo, e stato opportunamente precisato, varia a seconda
che si tratti ‘di interessati a cui il provvedimento debba essere notificato ovvero di
interessati che ne possano Venire a conoscenza solo in altro modo (Corte di
cassazione, Sezione VI penale; 15 maggio 1995, n. 1191).
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preventivo alla persona interessata alla restituzione del bene.

Nel :nostro caso è indiscusso che il provvedimento di sequestro è stato
notificato al Verni in data 13 dicembre 2013 ed è, pertanto, da tale data che,
dovendosi ritenere l’avvenuta ‘conoscenza della esecuzione del provvedimento
cautelare, peraltro contestuale a detta notificazione, andavano computati i 10 giorni
utili per la proposizione della istanza di riesame.
Poiché detto termine è spirato senza che l’indagato proponesse l’istanza ai
sensiHdell’art. 324 cod. proc. pen.; correttamente il Tribunale di Rimini ha ritenuto

dicembre 2013.
AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014
Il Consiglier estensore

Il Presidente

inammissibile in quanto tardiva la richiesta ‘di riesame presentata in data 24

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