Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30592 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 30592 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAJRY Nabil, nato a Casablanca (Mar) il 23 agosto 1982;

avverso la sentenza n. 929/13 Reg. Ord. SIGE della Corte di Appello di Milano,
emessa il 17 gennaio 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta, ‘altresì, la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Vincenzo GERACI, il quale ha concluso chiedendo la trasmissione
degli atti al giudice della esecuzione.
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Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO
Che, con ricorso del 24 settembre 2013 Tajry Nabil ha depositato presso il
Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, istanza ex art. 670,
Comma 1, cod. proc. pen., con la quale chiedeva, in via principale che fosse
disposta la revoca della esecutività della sentenza n. 917/12 emessa dal
Tribunale di Varese in data 27 settembre 2012 e confermata dalla Corte di
appello di Milano con sentenza n. 1867/13 del 19 marzo 2013, in quanto non

il termine fissato;
che, in via subordinata, il Tajry chiedeva che fosse revocata l’esecutività
della medesima sentenza, con conseguente inefficacia dell’ordine di esecuzione
emesso dalla Procura della Repubblica di Varese in data 29 agosto 2013 e
notificato all’odierno ricorrente il 2 settembre 2013, stante il mancato
passaggio in’ giudicato della predetta sentenza, soggetta ancora a ricorso per
cassazione, al momento della emissione dell’ordine di esecuzione,
‘che, con successiva memoria depositata in data 30 ottobre 20131 ilTajry,
sostenendo l’avvenuta scadenza in pari data del termine per proporre ricorso
per cassazione avverso la ricordata sentenza della Corte di appello di Milano,
integrava la sua richiesta chiedendo, in ulteriore subordine rispetto alle
precedenti richieste, di essere rimesso in termini per impugnare di fronte alla
,.
.
Corte di CasSàzione la predetta sentenza;
Che, con órdinanza del 17 gennaio 2014 la Corte di appello di Milano, cui
gli atti erano stati trasmessi de plano dal tribunale di Varese, provvedendo sulla
istanza dei 30 ottobre 2013, ritenuta volta alla restituzione in termini per la

impugnaziorie di fronte a questa Corte della sentenza n. 1867/13 della stessa

Cortécli :appello; disponeva la trasmissione degli atti per competenza alla Corte
di cassazione;
Ché successivamente, in data 9 giugno 2014, l’odierno ricorrente faceva
pervenir e alla ‘cancelleria della III Sezione di questa Corte una memoria
illustrativa nella quale si insisteva sia nella richiesta di revoca della esecutività
della senterila’n; 917/12 emessa dal Tribunale di Varese in data 27 settembre
2012; con conseguente inefficacia dell’ordine di esecuzione a lui notificato in
data ‘2 settembre 2013, sia, in via logicamente subordinata, nella istanza di
rimesSione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n.
1867/13 con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la citata
sentenza del’Tribunal varesino.
CONSIDERATO
che erroneamente . la Corte di appello di Milano ha ritenuto l’originario
ricorsó del 24 settembre 2013 proposto da Tajry Nabil e, a maggior ragione, la
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era stato notificato alle parti l’avviso di deposito della sentenza di appello oltre

sua successiva integrazione del 30 ottobre 2013 esclusivamente volti ad
ottenere la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza emessa a
suo carico da tale Corte in data 19 marzo 2013, omettendo di esaminare
l’assorbente e pregiudiziale contestazione della validità dello stesso titolo
esecùtivo, indicato dal ricorrente nella sentenza n. 917/12 del Tribunale di
Varese del 27 settembre 2012, nonché della efficacia dell’ordine di esecuzione
emesso dalla locale Procura della Repubblica, sulla base del richiamato titolo, il

che è, infatti, di tutta evidenza che la richiesta di restituzione in termini
formulata dal ricorrente è logicamente subordinata all’accertamento della
validità del titolo esecutivo;
che la quaestio sulla esecutività di un provvedimento decisorio, assunto
invece dagli organi preposti alla sua esecuzione come definitivo, presuppone la
deduzione da parte dell’interessato dell’esistenza di patologie procedimentali
afferenti ‘al predetto provvedimento, tali da avergli impedito il raggiungimento
della affermata definitività, laddove, viceversa, la richiesta di rimessione in
termini, • in una fattispecie quale quella in esame, presuppone l’inutile
decorrenza, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di un termine avente
carattere’ decadenziale;
Che, pertanto, il preliminare sindacato sulla validità del titolo posto in
esecuzione non può che esseresvolto nelle forme dell’incidente di esecuzione,
secondo ‘le modalità disciplinate dagli artt. 666 e ss cod. proc. pen.;
che, a tale proposito, si osserva come l’art. 670, comma 3, cod. proc.
pen. Preveda espressamente che – richiesta la dichiarazione di non esecutività
di un .pròvvedimento ove Sia, altresì, eccepita la esistenza degli elementi per
la rimessione in termini dell’istante ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., a
Provvedere su di essa debba essere, nel caso in cui tale eccezione non sia stata
formulata anche in una precedente istanza rivolta al giudice della impugnazione

déi provvedimento, lo Stesso giudice della esecuzione, sempre che non debba
pregiudizialmente accogliere la richiesta di revoca della esecutività del titolo;
ché; in definitiva, come già affermato più volte da questa Corte, rientra
nella competen z a del giudice della esecuzione, ove investito sia da incidente
volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza ex art. 670,
comma 1 , cod. proc. pen.,’ sia dalla, logicamente subordinata, richiesta di
restitùzione in termini per la impugnazione della sentenza medesima, decidere
anche Sii quest’ultima istanza, evidentemente sorgendo l’interesse alla
decisione su’ tale istanza se ed in quanto sia stata rigettata la declaratoria di
revoca ‘della esecutività dell’impugnando provvedimento, posto che
l’accoglinnento della richiesta principale, necessariamente implicante la nuova
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successivo 29 agosto 2013;

decorrenza del termine per impugnare, renderebbe privo di interesse l’esame
della :ulteriore richiesta (da ultimo, e con numerosi riferimenti: Corte di
cassazione, Sezione sesta penale, 11 dicembre 2013, n. 49876);
che, nel presente caso, essendo stata la sentenza di primo grado
integralmente confermata dal giudice di appello, competente per l’incidente di
esecuzione è il Tribunale di Varese, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc.
pen.;

Dispone trasmettersi gli atti al giudice della esecuzione, Tribunale di Varese, ai
sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014
Il Consigliere e tensor

Il Presidente

PQM

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