Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30591 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30591 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Seck Talla, n. in Senegal il 01/08/1970;

avverso la ordinanza del Tribunale di Teramo in data 05/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Seck Talla ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale di Teramo quale giudice dell’esecuzione che ha revocato la sentenza di
condanna del 23/02/2005 solo con riguardo al reato di cui all’art. 171 ter,
comma 1, lett. d), della I.n. 633 del 1941 di cui ai capi b) e c) e non anche per il
reato di ricettazione.

2. Con un unico motivo deduce l’inosservanza degli artt. 2, comma 2, c.p., 81
c.p. e 171 ter, comma 1, lett. d), della I.n. 633 del 1941 in relazione all’art. 673

Data Udienza: 03/06/2014

4

c.p. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
Lamenta in particolare che la revoca del reato presupposto avrebbe dovuto
comportare la revoca altresì del reato di ricettazione presupponente mentre il
Giudice ciò ha ritenuto di non potere fare posto che reato presupposto del delitto
era anche quello, come da contestazione sub a), di cui all’art. 171 ter, comma 1,
lett. c), in relazione alla detenzione di supporti abusivamente riprodotti. Al

non risulta neppure contestato posto che i capi b) e c) dell’imputazione si
riferiscono inequivocabilmente e univocamente al solo delitto abrogato di cui
all’articolo 171 ter, comma 1, lett. d). In subordine deduce che il venir meno dei
delitti presupposti sub b) e c) avrebbe in ogni caso dovuto comportare una
congrua riduzione della pena inflitta per il reato di ricettazione di cui al capo a).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto premesso che la revoca della sentenza di condanna opera anche, in
virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d’inapplicabilità
sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di
Giustizia CE che ne affermi, come accaduto proprio con riferimento,
relativamente ad un determinato lasso temporale, al reato di cui all’art. 171 ter,
comma 1, lett. d), I. n. 633 del 1941, l’incompatibilità con quella comunitaria
(Sez.7, n. 21579 del 06/03/2008, Boujilaib, Rv. 239961).
Ciò posto, va preliminarmente osservato che in tema di ricettazione, la
provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da
norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’eventuale abrogazione o
le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 2 c. p., e la
rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con
esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di
ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 36281
del 04/07/2003, P.M. in proc. Paperini, Rv. 228412).
Ne consegue che la sopravvenuta affermata incompatibilità col diritto
comunitario del reato che sia presupposto di quello di ricettazione non può
condurre alla revoca di quest’ultimo.
In ogni caso, ove anche si ritenesse fattore di revoca del reato di ricettazione la
sopravvenuta, rispetto al momento di commissione del fatto, abrogazione del

contrario rileva come tale ultimo delitto non solo non sia mai stato accertato ma

reato presupposto o la inapplicabilità dello stesso in virtù di decisione della Corte
di Giustizia, va osservato che, come chiaramente risultante dalla lettura delle
imputazioni di cui alla sentenza del 23/02/2005 del Tribunale di Teramo passata
in giudicato, tra i reati – presupposto del reato di ricettazione addebitato al capo
a), compariva, come puntualmente osservato dal giudice del provvedimento
impugnato, anche quello dell’articolo 171 ter, comma 1 lett. c), giacché nella

di supporti non solo sprovvisti del contrassegno Siae ma anche “illecitamente
prodotti”.
E se è ben vero che, in senso contrario, si potrebbe osservare che ai capi b) e c)
erano state contestate solo condotte di detenzione di supporti sprovvisti di
contrassegno (dal che si potrebbe inferire che, rispetto al reato di cui al capo a),
il reato -presupposto di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. c) non sarebbe mai
stato accertato), ciò non toglie che Seck Talla sia stato condannato, senza alcuna
possibilità di rimettere in discussione tale esito in sede esecutiva, per il capo a)
appunto portante, tra i reati – presupposto, anche un reato, segnatamente
quello di contraffazione di supporti audio – video, mai coinvolto dai
pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

4. Non è condivisibile neppure la doglianza proposta in via subordinata con cui si
chiede la “decurtazione” della porzione di pena corrispondente al reato presupposto di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d) cit.; infatti il presupposto
alla base della stessa, ovvero che la pena irrogabile per il reato di ricettazione sia
il “risultato” dei reati – presupposto dello stesso, non è compatibile con la natura
unitaria del reato in questione, come del resto dimostrato dal fatto che nessun
aumento a titolo di eventuale continuazione interna potrebbe mai essere
effettuato.

5. In definitiva il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2014

descrizione della condotta si fa espresso riferimento alla ricezione o all’acquisto

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