Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30590 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30590 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
L’Aquila, nel procedimento nei confronti di : Valeri Paola, n. a San Severino
Marche il 17/04/1949;

avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 05/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Pratola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con
rideterminazione della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Teramo di applicazione della
pena, nei confronti di Valeri Paola, di euro 650 di multa (di cui euro 570 in
sostituzione di giorni quindici di reclusione) per il reato di cui all’art. 2 della I. n.

Data Udienza: 03/06/2014

4
638 del 1983 relativamente all’omesso versamento delle ritenute previdenziali
del quarto trimestre del 2009.
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 135 c.p. posto
che erroneamente il giudice, nel sostituire la pena detentiva di giorni quindici di
reclusione con quella di euro 570 di multa, non ha rispettato i criteri di
ragguaglio previsti dall’art. 135, come modificato dalla I. n. 94 del 2009, che ha

legge avrebbe quindi dovuto condurre alla sostituzione delle pena detentiva con
quella di 3.750 di multa cui aggiungere, poi, 80 euro di pena pecuniaria prevista
ab origine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Secondo la disciplina di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p. come risultante a
seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 62, della I. n. 94 del 2009,
ed entrate in vigore il 08/08/2009, ad ogni giorno di pena detentiva
corrispondono euro 250,00 di multa in luogo di euro 38 di multa originariamente
previsti.
Nella specie il Tribunale di Teramo ha invece proceduto, in relazione a reato
commesso dal 16/11/2009 in poi (trattandosi di omesso versamento delle
ritenute previdenziali attinenti al quarto trimestre del 2009), a sostituire a giorni
quindici di reclusione euro 570,00 di multa in tal modo avendo erroneamente
applicato l’originario, e, per quanto già detto, non più valido criterio di
ragguaglio.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio con determinazione da
parte di questa Corte della pena complessiva finale di euro 3.830,00 di multa in
applicazione del corretto criterio di ragguaglio; infatti, da un lato, l’imputata
risulta, come da verbale in atti, essersi limitata a fare richiesta della mera
sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria senza specificazione alcuna
del criterio di ragguaglio invocato e senza prefissata determinazione della pena
finale in tal modo da ottenere, di talché non potrebbe dirsi violato, con
l’applicazione del corretto parametro, il criterio sinallagmatico alla base della
richiesta di patteggiamento (cfr., Sez.1, n. 2336 del 18/05/1994, Arata, Rv.
198188), e, dall’altro, questa Corte può procedere direttamente in applicazione
del corretto criterio suddetto alla sostituzione della pena di giorni quindici in
quella di euro 3.750,00, trattandosi di un’operazione automatica di mero calcolo

innalzato l’importo di euro 38 a 250 euro. L’applicazione dei corretti criteri di

matematico che non involge valutazioni di merito, con conseguente
rideterminazione della pena finale in quella di euro 3.830,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla conversione della

la pena finale in euro 3.830.00 di multa.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

pena detentiva in pecuniaria che determina in euro 3.750,00 di multa così fissata

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