Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3059 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3059 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SISTI Roberto, nato il 05/04/1961

avverso la sentenza n.9250/2014 del 23/12/2014 della Corte di Appello di Milano.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Andrea Pellicini, che si riporta ai motivo del ricorso insistendo per
l’accoglimento.

Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.03.2013, il Tribunale di Varese condannava
SISTI Roberto alla pena di mesi otto di arresto ed C 6.000,00 di ammenda, oltre
al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art.186, comma 2,
lett. c), e comma 2-sexies C.D.S., perchè circolava alla guida del veicolo Seat

stradale. In particolare, l’esame alcolimetrico su campione di sangue
evidenziava un tasso alcolico pari a 2,55 g/l. Con concessione dei doppi benefici
di legge. Accertato il 27.11.2009.
2.

La Corte d’Appello di Milano, in data 23.12.2014, con sentenza n.

9250/2014, confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza d’appello ricorre l’imputato dolendosi:
A) della mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in
ordine alla richiesta di riduzione della sanzione accessoria amministrativa della
sospensione della patente di guida.
B) della nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 606, comma
1, lett. e) in relazione agli artt.546 c.p.p. e 62-bis c.p. in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il corretto
comportamento processuale dell’imputato, il quale aveva prestato il consenso
all’acquisizione degli atti nel corso del giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. In ordine a entrambi i motivi, è palese la sostanziale aspecificità delle
censure mosse che hanno riproposto pedissequamente in questa sede le
medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel
giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, fondando il diniego delle attenuanti generiche, del
ridimensionamento della pena e della durata della sospensione della patente di
guida sulla gravità del fatto e la pericolosità della condotta, confermando in toto
la sentenza di primo grado la cui motivazione si integra con quella del Giudice
dell’appello, versandosi in ipotesi di “doppia conforme”.

2

Ibiza targato BV567ST in stato di ebbrezza, venendo coinvolto in sinistro

,

3. Questa Corte ha più volte affermato che “è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, in vero, dev’essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità

pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez.
2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.240109). Del resto, la determinazione della misura
della pena e della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art.
133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte
in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso in esame, contenuta in una
fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis: Sez. 4,
20.9.2004, n. 41702, Rv. 230278, sez. IV, n. 25139 del 09/05/2013).
3.1. Si tratta, in vero, di censure con cui si pretende di rivalutare le
acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa,
riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. Giova rammentare
che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un.
30.4.1997, Dessimone). L’impugnata sentenza -unitamente a quella originaria
confermata-, in realtà, hanno reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale
non meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con
l’atto di appello (Cassazione penale sez. IV n. 16390 del 13/02/2015).
3.2. Va qui, infine, riaffermato il principio secondo cui, soprattutto dopo la
specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n.
2002 convertito con rnodif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere
l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la
concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come
nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all’art.133 c.p.,
sottolineando -tra l’altro- in motivazione l’intera condotta dell’imputato nella
vicenda processuale. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion
d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla

3

conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass.

legge (nella specie inflitta in guisa tenue e comunque condizionalmente
sospesa), in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del
fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da
dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario,
secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata
meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di

stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così,
ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n.
12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del
20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011,
Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l’obbligo di
analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la
decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la
decisione opposta specie se, come nel caso che occupa, non è stato dedotto
dall’imputato alcun valido e decisivo elemento su cui fondarne la concessione
(Cassazione sez.2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e
sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro
1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 10/12/2015

apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono

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