Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30589 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30589 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

Data Udienza: 28/05/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
VAN BERNE Joannes Georgius Maria,

nato a Heumen (Germania) il

24/11/1951
avverso l’ordinanza del 19/9/2013 del Tribunale di Imperia che, quale giudice
dell’appello ex art.322-bis cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento di
rigetto dell’istanza di restituzione di cose sequestrate emesso in data 19/7/2013
dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione al reato ex artt.30 e 44,
lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendoracud-u-h-x-RULA-o

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udita per il ricorrente l’avv. Ida Giganti, che ah concluso per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/9/2013 il Tribunale di Imperia, quale giudice
dell’appello ex art.322-bis cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento di
rigetto dell’istanza avanzata dall’odierno ricorrente per la restituzione delle cose

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sequestrate emesso in data 19/7/2013 dal Giudice delle indagini preliminari in
sede in relazione al reato ex artt.30 e 44, lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n.380.
2. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia nel proprio
decreto del 18-20/5/2013, integrato in data 5/6/2013, in estrema sintesi ha
affermato:
a) Che dagli atti d’indagine emerge che nelle località Santa Grigida, Colle Lupi,
Ca’ dei Pirei, Colombera e Ripalta del Comune di Dolcedo (IM) sono state

compravendita e atti di edificazione di civile abitazione;
b) Che l’attività lottizzatoria è stata effettuata in zone qualificate come “E3
Agricole Produttive” e censite in plurimi mappali ai Fogli 11, 17, 6, 12, 8, 9 e
7 del Catasto) e in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.P. della Regione
Liguria (in particolare artt.49 e 52) e delle norme di attuazione del P.d.F.
(art.42) che tutelano aree caratterizzati da uliveti e gravate dall’obbligo per i
privati di coltivare e completare il manto di ulivi, consentendo la realizzazione
di edifici soggetti a specifici limiti descritti a pag.7 dell’ordinanza;
c) Che nell’arco di pochi anni le aree interessate sono state interessate da
attività edificatorie, oggetto di concessione edilizia o di permesso di costruire,
che le hanno di fatto e illecitamente connotate di carattere urbanoresidenziale (come accertato anche con sentenza del T.A.R. Liguria in data
7/2/2011);
d) Che le attività edificatorie hanno avuto luogo in gran parte in epoca
successiva all’anno 2003, che la maggior parte degli edifici abusivi non è
ancora ultimata e che le stesse opere di urbanizzazione primaria realizzate
nell’area risultano carenti e da completare a regola d’arte;
e) Che questo rende il reato di lottizzazione ancora in essere non essendosi
verificata la cessazione della permanenza, con conseguente non operatività di
ipotesi di prescrizione del reato;
f)

Che i terzi acquirenti dei diritti dagli aventi causa hanno acquistato gli
immobili sapendo che essi ricadevano in zona agricola produttiva (si veda il
rogito con contraenti Vangeli-Lutz e Toso-D’Antuono-Pescio del 9/7/2004) ,
così che non si ravvisano estremi di buona fede, ferma restando per i singoli
acquirenti la possibilità di addurre elementi specifici rispetto a tale profilo;

g) Che sussistono dunque i presupposti del sequestro preventivo anche nei
confronti degli immobili oggetto del permesso di costruire n.29/2007 del 31
agosto 2007, intestato a Volkwein Michael (fg.17, mapp.620) e adesso
riferibile al sig. Van Berne, e del permesso di costruire n.2/2007 riferibile a
Volkwein Rosemarie (fg.19, mapp.215, 224, 302, 619).

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realizzate condotte lottizzatorie mediante frazionamento dei lotti, atti di

3. A seguito del provvedimento del 19/7/2013 con cui il Giudice delle indagini
preliminari ha rigettato l’istanza di restituzione dei beni sequestrati, il sig. Van
Berne e la sig.ra Rosemarie Volkwein hanno proposto appello ex art.322-bis cod.
proc. pen. e il Tribunale di Imperia con l’ordinanza qui impugnata ha respinto
l’impugnazione.
Dichiarata l’inammissibilità dei motivi nuovi proposti in sede di udienza
camerale, il Tribunale rileva che la sig.ra Volkwein risulta iscritta nel registro
delle persone indagate, mentre non lo è il sig. Van Berne. Quanto all’odierno

1/10/2007 un terreno assistito da permesso di costruire e sulla base di tale
autorizzazione provvide a edificare una villetta di natura residenziale. Il sig. Van
Berne, dunque, ha posto in essere, secondo il Tribunale, una condotta di
lottizzazione cartolare (acquisto di area dopo frazionamento) in assenza di buona
fede, richiamando sul punto le ampie argomentazioni dedicate alla posizione
dell’altra appellante. Il Tribunale esclude, poi, che possa parlarsi di prescrizione
del reato, posto che non tutte le villette sono edificate e che le opere di
urbanizzazione primaria non sono completate e quelle secondarie sono del tutto
assenti; il che significa che il termine prescrizionale non ha ancora iniziato a
decorrere o che può essere fatto decorrere dai provvedimenti di sequestro.
Quanto alle esigenze cautelari, sussistono sia l’esigenza di impedire la
prosecuzione dell’illecito sia la proiezione sulla futura confisca, un istituto che ha
“funzione dissuasiva a carattere generale” e che consente di operare il sequestro
anche in assenza delle esigenze cautelari tipiche.
4. Avverso tale decisione il sig. Van Berne propone ricorso tramite il
difensore, avv. Ida Greganti, in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
alla dichiarata inammissibilità dei motivi aggiunti, che costituivano mera
specificazione dei motivi contenuti nell’atto di appello e precisavano: 1)
l’assenza di iscrizione nel registro degli indagati; 2) l’esistenza di buona fede
come emergente dalla ricostruzione dei fatti operata con la perizia
depositata; 3) la circostanza che nei confronti di altro immobile lo stesso
Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro
motivando sulla base della buona fede degli acquirenti stranieri;

b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.125 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione rispetto agli
elementi addotti dal ricorrente per supportare la assoluta buona fede nel
proprio operato, non risultando il lotto interessato frutto di frazionamento e
avendo egli eseguito le opere edili nel pieno rispetto del permesso di

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ricorrente, si osserva che egli acquistò dal sig. Michael Volkwein con rogito

costruire esistente, come da perizia asseverata che è stata allegata ai motivi
di appello in ossequio alle osservazioni del Giudice delle indagini preliminari
(che aveva evidenziato come in assenza di tale prova non potesse dirsi certa
la correttezza della edificazione), nonché rispetto all’avvenuta maturazione
della prescrizione dell’eventuale reato, dovendo il momento consumativo
dell’ipotesi negoziale di lottizzazione essere fatto coincidere con il rogito
dell’1/10/2007. Il Tribunale ha omesso del tutto di motivare in ordine al
rapporto di pertinenzialità del bene rispetto al reato di lottizzazione e si è

iscritti nel registro degli indagati: motivazione apparente che comporta
l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte osserva in via preliminare che le ragioni che conducono

all’annullamento della ordinanza impugnata rendono irrilevante la questione,
sollevata col primo motivo di ricorso, circa la correttezza della decisione del
Tribunale in ordine alla mancata ammissione dei motivi “aggiunti”.
2. In effetti, la lettura dell’ordinanza e il raffronto della stessa con il
provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari impongono alla
Corte di ritenere non soddisfatto l’obbligo di motivazione e di concludere per
l’esistenza di un vizio radicale che travolge la decisione.
3. Va premesso che gli elementi di fatto esposti dal Giudice delle indagini
preliminari e dal Tribunale, che la Corte ritiene di poter esaminare
congiuntamente alla luce della stretta interdipendenza tra i due provvedimenti
adottati, offrono un quadro compatibile con il “fumus” del reato di lottizzazione,
pur con un primo evidente limite costituito dal mancato esame delle condotte sul
versante amministrativo. Non è dato, cioè, comprendere quali siano stati i
presupposti e quali siano le conseguenze della duratura e numericamente
rilevante emanazione di provvedimenti concessori e autorizzatori che l’ente
territoriale ha operato col risultato, che alla Corte appare supportato dagli
elementi di fatto indicati nei provvedimenti giudiziali, di trasformare
radicalmente il territorio mediante il via libera a opere di edificazione che sono
ritenute non compatibili con la destinazione delle aree e che hanno richiesto la
realizzazione di ulteriori interventi a servizio degli immobili costruiti nel tempo.
4. Va premesso, ancora che i provvedimenti del Giudice delle indagini
preliminari individuano in modo cumulativo, e indistinto, aree territoriali diverse
del Comune di Dolcedo come aree che hanno conosciuto gli interventi
lottizzatori, salvo poi operare valutazioni che sembrano prospettare per ciascuna

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limitato a richiamare argomenti che possono operare per coloro che risultano

di queste aree caratteristiche diverse delle autorizzazioni e delle attività
contrattuali e di quelle edificatorie poste alla base dell’ipotesi di illecita
lottizzazione. Questa divaricazione fra situazione generale e situazioni particolari
crea una indubbia difficoltà nel collocare le singole posizioni nel contesto
dell’ipotesi di reato avanzata dal Pubblico ministero.
5. Va osservato, ancora, che la lettura dei provvedimenti giudiziali sembra
collocare il maggior numero delle attività lottizzatorie negli anni 2002-2003 e,
tuttavia, ritenere che il reato non abbia ancora cessato la propria permanenza,

coperte dal decorso del termine prescrizionale.
6. Tale conclusione, cui il Tribunale perviene richiamando le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, è sostanzialmente priva di una
motivazione che la sorregga con riguardo alla singola posizione sottoposta al suo
esame.
7. E’ pacifico che il ricorrente acquistò un terreno nel 2007 e procedette ad
edificazione contando su un permesso di costruire. Non è dato sapere quando le
attività edificatorie cessarono e quali interventi di urbanizzazione sono stati
realizzati con riferimento alla lottizzazione che concerne il ricorrente, così come
non è dato sapere per quali ragioni si sarebbe in presenza di opere di
urbanizzazione non terminate. Né il Tribunale opera la necessaria distinzione, in
relazione alla cessazione della permanenza, tra la responsabilità del soggetto
lottizzante, estesa all’intero comprensorio e alle sue modificazioni, e quella del
soggetto acquirente non originario, per il quale la cessazione della permanenza si
collega a una sfera di intervento più limitata.
8. Sotto diverso profilo, poi, l’ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni
per le quali l’atto di trasferimento del bene in favore del ricorrente presenterebbe
profili di illegittimità, per così dire, intrinseci e tali da imporre in capo
all’acquirente un dovere di accertamento e di cautela che non sarebbe stato da
lui rispettato. L’ordinanza non chiarisce, infatti, quali profili di contraddittorietà
del rogito si ponessero in contrasto con la presunzione di legittimità dell’atto
amministrativo e costituissero un indicatore di attenzione disatteso dal notaio e
dall’acquirente.
L’incertezza assoluta circa la ricostruzione di passaggi storici essenziali che
fondano la struttura del reato, la posizione soggettiva e la permanenza
dell’illecito rende l’ordinanza apriva di motivazione e impone il suo annullamento
con rinvio al Tribunale affinché, tenuto conto dei principi fissati con la presente
decisione, provveda a nuovo esame.

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così che anche le singole condotte contrattuali e/o edificatorie non sarebbero

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia.

Così deciso il 28/5/2014

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