Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30583 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30583 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Briganti Antonio, n. a Taviano il 26/03/1963;
Briganti Luigi, n. a Taviano il 13/04/1967;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 26/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. L. Corvaglia, che ha concluso
per l’annullamento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/04/2013 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lecce di condanna di Briganti Antonio e Briganti Luigi
per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 lett. b), e comma 2 del d.lgs. n. 152 del
2006 (capo a) in relazione alla realizzazione di discarica abusiva e 349 c.p.
(capo c).

Data Udienza: 03/06/2014

2. Hanno presentato ricorso gli imputati.
Con un primo motivo lamentano la mancanza e contraddittorietà della
motivazione in ordine alla individuazione dei presupposti della fattispecie di reato
di cui al capo a) non essendo dato rinvenire nella sentenza quali siano state le
opere di realizzazione della discarica e se i giudici abbiano ritenuto sussistere il

non ha offerto elementi per ritenere superato il termine di durata annuale del
deposito dei materiali e perché detto deposito abbia integrato l’ipotesi di
discarica e non le diverse ipotesi previste dall’art. 256, tanto più non essendo
stata individuata una struttura organizzativa ed un comportamento ripetuto nel
tempo. E’ inoltre mancata ogni risposta alle doglianze contenute nell’atto
d’appello relativamente, tra l’altro, alla mancanza del requisito di ingente
quantità, alla natura del materiale non rientrante nella categoria dei rifiuti, ma in
materiale da riutilizzare o da destinare allo smaltimento selettivo, alla prova
della non definitività dell’abbandono dei rifiuti attraverso dati documentali del
tutto pretermessi, alla contiguità dell’area all’abitazione dei ricorrenti e all’uso
della stessa per il parcheggio di macchine e di mezzi utilizzati per l’esercizio di
attività imprenditoriale.

3. Con un secondo motivo, in riferimento al delitto contestato al capo c),
lamenta il mancato accertamento in ordine al fatto che sia stato Briganti Luigi a
rimuovere i sigilli ovvero ad utilizzare l’area sottoposta a sequestro, essendo
stata la sua responsabilità unicamente tratta dalla sua qualità di custode
dell’area stessa.

4. Con un terzo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’aggravante teleologica contestata al capo b) non affermando nulla la
sentenza impugnata sulla finalità della violazione dei sigilli.

5. Con un quarto motivo lamenta che la Corte non abbia adeguatamente
considerato alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche non essendo sufficiente l’esistenza, per
Briganti Luigi, di un precedente penale per contravvenzione in materia edilizia;
né la Corte ha considerato che egli, insieme al fratello Antonio, dopo la
consumazione dei reati si è attivato per eliminare o limitare il danno mediante
l’avvio, presso gli uffici della provincia di Lecce, della procedura per ottenere
l’autorizzazione alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area.
2

necessario degrado dell’area interessata. Lamentano che la sentenza impugnata

(

CONSIDERATO IN DIRITTO

6.

Il primo motivo è inammissibile perché ripropositivo di doglianza già

puntualmente disattesa dalla Corte territoriale e comunque manifestamente

La Corte territoriale ha spiegato in termini esaustivi e logici come dalle risultanze
probatorie sia emersa una situazione di abbandono reiterato e prolungato di una
ingente quantità di rifiuti, di tipologia assai differenziata, depositata alla rinfusa
in una pluralità di cumuli, contenenti materiale spesso corroso dalla ruggine e
sovrastato da sterpaglia ed erbacce, con complessivo degrado dell’area; di qui,
tra l’altro, la congruente conclusione, del tutto in linea con le pronunce di questa
Corte che hanno tracciato i criteri distintivi tra le varie condotte afferenti la
gestione dei rifiuti, in ordine alla esclusione delle ipotesi, invocate dalla Difesa in
alternativa, di deposito preliminare, di messa in riserva o di deposito
incontrollato (cfr. Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865); quanto
poi al deposito temporaneo, va ricordato come, secondo l’orientamento di questa
Corte, sia configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di
abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad
un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore
all’anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie, in particolare non
incidendo l’equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno
alla realizzazione di una discarica, contenuta nell’art. 2 del D. Lgs. 13/01/2003,
n. 36, sulla configurabilità del reato di discarica abusiva ove si sia appunto in
presenza, come nella specie, di un abbandono reiterato di rifiuti (Sez. 3, n. 9849
del 29/01/2009, Gonano, Rv. 243116).

7. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato che il custode giudiziario, per la sua qualità
di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché
ne venga assicurata o conservata l’integrità, risponde della violazione di sigilli a
meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore
(Sez. 3, n. 29040 del 20/02/2013, Conti e altro, Rv. 256670; Sez. 3, n. 19424
del 24/05/2006, Donato, Rv. 233830).
Nella specie la Corte territoriale, ha logicamente tratto la responsabilità
dell’imputato Briganti Luigi, nominato appunto custode, dalla circostanza fattuale
del continuo controllo dell’area, prospiciente la sua abitazione, ove venne portato

infondato.

il materiale non presente in occasione del sopralluogo del 04/07/2008 e
segnatamente rappresentato da un centinaio di basoli, da due enormi pietre di
forma cubica e da grossi tubi in ghisa e altri rifiuti ferrosi; tale conclusione
appare ancor più logica attesa la quantità e varietà del materiale apportato
sull’area.
Sicché, anche a volere considerare il motivo di ricorso, intriso di valutazioni

lo stesso è comunque manifestamente infondato.

8. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. in quanto non
dedotto con l’atto di appello.

9. Il quarto motivo, infine, è parimenti inammissibile.
A fronte del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, ai
fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.
p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento
del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del
colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (cfr. Sez.2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv.
249163). Nella specie, quindi, correttamente, i giudici d’appello hanno
valorizzato, in senso negativo, l’elemento della sussistenza, a carico degli
imputati, di un precedente specifico a fronte del quale, dunque, le considerazioni
svolte in ricorso con riferimento alla richiesta di autorizzazione per la rimozione
dei rifiuti appaiono recessive e insufficienti a fondare la richiesta di annullamento
della sentenza.

10.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 201

DEPOSITATA N CANCELLERIA

attinenti al piano puramente fattuale, sotto il solo profilo del vizio motivazionale,

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